Rette socio-sanitarie: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1982 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al diritto alla quota integrativa socio-sanitaria della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto dedotto in giudizio ha ad oggetto un’obbligazione di natura patrimoniale fondata su presupposti determinati dalla legge, non l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione. Non opera, pertanto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di assistenza socio-sanitaria. La questione attiene all’an del diritto e non alla sola determinazione del quantum, ma ciò non muta il riparto: la pretesa creditoria resta diritto soggettivo.
Il Fatto
Un ente pubblico assistenziale della provincia di Catania ricovera un anziano non autosufficiente e ne riceve il Comune competente le rette socio-assistenziali. Il Comune gli trasmette un verbale dell’A.S.P. che accerta un grado di non autosufficienza pari al 75% e nel quale si esclude la presenza di patologie acute o subacute necessitanti di prestazioni sanitarie integrative, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto a titolo di quota sanitaria.
L’ente gestore impugna il verbale e la nota di trasmissione davanti al TAR Sicilia, invocando il diritto all’integrazione socio-sanitaria della retta assistenziale ex art. 59 l.r. Sicilia 18.05.1996 n. 33 e deducendo contraddittorietà, difetto di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il giudizio, interrotto per venir meno del patrocinio di una parte e poi riassunto, giunge alla decisione all’udienza straordinaria del 20 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile questione di giurisdizione e ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La materia è quella dell’assistenza socio-sanitaria, disciplinata dalla l.r. Sicilia n. 22/1986 e dalla l.r. n. 33/1996: l’art. 17, comma 3, lett. a), della prima demanda alle unità sanitarie locali i servizi sanitari integrativi di quelli socio-assistenziali dei Comuni; l’art. 59, comma 1, della seconda pone a carico del Fondo sanitario regionale, entro un limite annuo, l’integrazione della retta giornaliera corrisposta in rapporto al grado di invalidità.
Il Tribunale prende espressamente le distanze dalle proprie precedenti sentenze della sezione n. 139 e n. 151 del 10 e 11 gennaio 2024, che avevano fondato la giurisdizione amministrativa sulla natura della questione, afferente all’an e non al quantum dell’obbligo di provvedere. Tale impostazione non viene condivisa.
Il percorso argomentativo si regge sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 16838 del 12 aprile 2024 e, in precedenza, alla decisione del C.G.A.R.S. del 19.5.2011 n. 384 e a TAR Catania n. 3186 del 27.10.2023. Da tali pronunce si ricava il principio secondo cui le controversie sui corrispettivi dovuti, nell’ambito di un rapporto di pubblico servizio tra Comune e aziende sanitarie, a titolo di rette giornaliere per il ricovero di anziani non autosufficienti, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: si tratta di diritti soggettivi di natura patrimoniale, rispetto ai quali il rapporto non si collega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
Nella specie la causa ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla retta integrativa socio-assistenziale, dunque un rapporto obbligatorio estraneo alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale il giudizio va riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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