Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell’ottemperanza al giudicato (TAR Veneto n. 595 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta per la decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, in virtù del principio della domanda, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione sulla permanenza dell’interesse ad agire. Quando la parte si limiti a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse senza provare in giudizio l’effettiva soddisfazione del credito, va resa una pronuncia di rito di improcedibilità e non di cessazione della materia del contendere. Resta fermo l’onere di regolare le spese di lite, con possibile compensazione parziale fondata sul concorso del comportamento delle parti e con il contributo unificato posto comunque a carico della parte soccombente.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale unico erede, propone ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna del Tribunale di Venezia, con cui era stato liquidato un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Chiede che venga ordinato al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato e che, in caso di perdurante inerzia, sia nominato un Commissario ad acta.

Il ricorrente espone di aver notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di averne chiesto l’esecuzione. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, i difensori del ricorrente hanno depositato una nota con cui dichiarano che il Ministero ha corrisposto quanto spettante in forza della sentenza e che, pertanto, non sussiste più interesse alla decisione del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio richiama il principio della domanda: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia sul merito. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione sulla permanenza dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, salvo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Sul punto è citata Cons. Stato, Sez. IV, n. 3614 del 2024.

La Corte precisa che nel caso di specie si impone una pronuncia di rito e non una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si è infatti limitato a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, senza produrre la prova in giudizio dell’effettiva soddisfazione del credito nascente dal giudicato.

Quanto alle spese, quantificate complessivamente in euro 800,00, il Collegio dispone la compensazione per il 50%, ponendo il restante 50% a carico del Ministero in ragione della soccombenza virtuale: il credito da giudicato è stato ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, benché il titolo esecutivo fosse stato in precedenza notificato e fosse decorso il termine di legge per il pagamento. Il principio della soccombenza non è però assoluto, potendo il giudice valutare ragioni di compensazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021). Tali ragioni sono individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, del Ministero, apprezzabile come comportamento conciliativo.

Il Collegio rileva infine che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, essendo l’obbligazione sottratta alla potestà del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 9533 del 2024). Il Ministero è quindi condannato a pagare al ricorrente euro 400,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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