Piano regionale eradicazione tubercolosi bufalina legittimo con test gamma-interferon (Cons. Stato n. 8108 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il Piano straordinario regionale per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea che prescrive l’esecuzione della prova gamma-interferon successivamente alla intradermoreazione singola, non ravvisandosi violazione della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale allorché il Piano sia stato sottoposto al Ministero della salute e le prescrizioni ministeriali siano state recepite nella versione definitiva. La mancata trasmissione del Piano modificato al Ministero costituisce un dato meramente formale, inidoneo a configurare un vizio procedimentale quando non emerga alcun mancato adeguamento alle prescrizioni. Le prove diagnostiche eseguite nell’ambito dei piani di eradicazione non richiedono il contraddittorio con l’allevatore ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE n. 625/2017, né è sindacabile l’affidabilità del kit BOVIGAN. Le risultanze della verificazione disposta in appello, ove pure orientate verso l’assenza di focolaio, non inficiano la conformità delle prove alla normativa e alle prassi scientifiche, rilevando solo ai fini di un’eventuale domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda di allevamento di bufale e la società agricola impugnavano davanti al TAR Campania i provvedimenti con cui l’ASL aveva sospeso la qualifica sanitaria di allevamento indenne da tubercolosi bovina e bufalina, disposto il sequestro cautelativo dell’allevamento, il ritiro della qualifica e l’abbattimento di numerosi capi bufalini risultati positivi ai test diagnostici. Impugnavano altresì la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano straordinario regionale e i rapporti di prova.
Il TAR accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alle previsioni del Piano che imponevano l’abbattimento anche dei capi con esiti diagnostici contraddittori. Contro tale decisione proponevano appello i ricorrenti, mentre le Amministrazioni intimate resistevano chiedendo il rigetto. Nelle more, questa Sezione sospendeva parzialmente gli effetti della sentenza e disponeva reiterati incombenti istruttori, culminati in una verificazione collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo di violazione dell’art. 117 Cost. Gli appellanti non contraddicono adeguatamente i rilievi del primo giudice, che aveva escluso l’illegittima inversione procedimentale essendo documentato che il Piano era stato sottoposto al Ministero della salute, il quale aveva formulato prescrizioni recepite nella versione definitiva approvata con la delibera regionale. Il fatto che non risulti provata la trasmissione del Piano modificato al Ministero costituisce un dato formale irrilevante, non emergendo alcun mancato adeguamento alle prescrizioni. Sul punto la Sezione richiama la propria sentenza n. 10386 del 24 dicembre 2024.
Quanto alla contestazione sull’utilizzo del gamma-interferon successivamente alla intradermoreazione singola, la Corte ritiene convincente l’interpretazione della normativa europea fornita dal primo giudice, ancora sulla scorta della sentenza n. 10386 del 2024, cui rinvia integralmente. Analogamente infondate sono le censure sulla pretesa violazione del contraddittorio garantito dall’art. 35 del Regolamento UE n. 625/2017 e sull’inaffidabilità scientifica del kit BOVIGAN.
Il profilo più delicato riguarda gli esiti della verificazione. La Corte riconosce che le relazioni hanno fatto emergere la probabile assenza di un focolaio infettivo nell’allevamento. Tuttavia, ciò non autorizza a rivedere le conclusioni già raggiunte in punto di conformità delle prove eseguite e della strumentazione impiegata alla normativa e alle corrette prassi scientifiche e mediche. Le risultanze istruttorie potranno dunque rilevare esclusivamente ai fini di un’eventuale domanda risarcitoria relativa alla parte della domanda accolta dal TAR.
Il Collegio rileva inoltre, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il superamento dei limiti dimensionali dell’appello: convertito in formato word, esso consta di 79.622 caratteri, con un’eccedenza di circa 6.500 battute rispetto al limite di 70.000 di cui all’art. 3 del d.P.C.S. del 22 dicembre 2016. Non è tuttavia applicabile la sanzione pecuniaria dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., essendo il giudizio esente da contributo unificato.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. La complessità e la novità dei risvolti istruttori giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado, con il compenso dell’organo verificatore posto a carico in parti uguali degli appellanti e dell’ASL, subordinato a nuova richiesta di liquidazione comprensiva di tutta l’attività svolta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.