Rinnovo sanzione edilizia e giudicato illegittimo se ripete provvedimento annullato (TAR Lazio n. 394 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione rinnova una sanzione pecuniaria già applicata con ordinanza-ingiunzione annullata da sentenza passata in giudicato è illegittimo, perché riproduce un atto espunto dall’ordinamento giurisdizionale. La circostanza che l’amministrazione assuma di aver acquisito solo successivamente la prova della regolare notifica dell’accertamento di inottemperanza non la esonera dal persistente onere di contestazione, ove quel fatto fosse deducibile e non dedotto nei gradi di merito. Su di esso è sceso il giudicato, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e la relativa questione non è più discutibile nel successivo giudizio di impugnazione del nuovo provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio introdotto davanti al giudice ordinario, dopo che il Tribunale di Latina aveva declinato la giurisdizione in favore dell’A.G.A. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha applicato la sanzione prevista dall’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008 per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione di un manufatto in legno.

La ricorrente deduce che il provvedimento odierno costituisce mero rinnovo di un’ordinanza-ingiunzione già annullata, prima dal Tribunale di Latina e poi dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza passata in giudicato. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. In sede cautelare il Collegio ha sospeso l’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo da un dato ammesso dalla stessa amministrazione resistente: l’ordinanza in contestazione contiene il rinnovo dell’applicazione della sanzione pecuniaria già comminata con una precedente ingiunzione, annullata con sentenza passata in giudicato.

La Corte ricostruisce il percorso dei gradi di merito. La sentenza di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione del Comune rilevando che non vi era in atti prova dell’avvenuta contestazione della constatazione di inottemperanza all’ordine di demolizione prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione poi annullata.

Il punto centrale è il rilievo difensivo del Comune: dopo quei giudizi l’ente avrebbe verificato che l’accertamento di inottemperanza era in realtà stato regolarmente notificato. Il Collegio esclude che tale circostanza possa assumere rilievo. Si tratta di fatto deducibile e non dedotto nei due gradi di giudizio davanti al giudice ordinario, sul quale è quindi sceso il giudicato, non essendo stato proposto ulteriore mezzo di impugnazione idoneo a veicolarlo.

Il richiamo agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. fonda la conclusione: la mancata contestazione nei gradi di merito preclude la riproposizione della questione nel nuovo giudizio. Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, con salvezza delle ulteriori determinazioni procedurali eventualmente adottabili dall’amministrazione. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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