L’aiuto di Stato illegittimo impone la sospensione del contributo non notificato (Cons. Stato n. 1650 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contributi finanziari previsti da un programma nazionale di razionalizzazione della capacità produttiva nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio, parametrati al valore contabile degli impianti dismessi al netto degli ammortamenti ovvero al valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi, se superiore, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE e sono soggetti all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. In difetto di notifica, l’art. 108, paragrafo 3, TFUE impone alle autorità nazionali la sospensione dell’erogazione, e il recupero di quanto eventualmente corrisposto, in via doverosa e vincolata. Tale obbligo prevale sui principi in materia di autotutela e di legittimo affidamento, rendendo irrilevanti il tempo trascorso e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. È invece devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a., la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento correlata alla concessione di un aiuto illegittimo.

Il Fatto

La società appellante, attiva nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio, presentava nel 2004 domanda di accesso all’agevolazione prevista dall’art. 12 della legge n. 273/2002 e attuata dal d.m. n. 73/2004, prospettando la distruzione degli impianti produttivi. Con nota del 14 settembre 2006 il Ministero determinava l’indennizzo in € 508.626,24, subordinandone l’erogazione alla verifica della distruzione degli impianti e alla cessione del ramo d’attività a una nuova impresa destinata a cessare l’attività.

Dopo la cancellazione dal registro imprese della società acquirente, il Ministero sospendeva l’erogazione e, con provvedimento del 2012, autorizzava il pagamento nei soli limiti del de minimis, pari a € 200.000,00. Il TAR Veneto, adito dopo declinatoria di competenza del TAR Lazio, respingeva le domande di annullamento, di condanna e di risarcimento del danno da ritardo, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento. Proponeva appello la società e taluni soci, riproponendo anche le censure non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sottoponeva alla Corte di Giustizia la questione della qualificazione della misura, che si pronunciava con la sentenza del 13 marzo 2025, resa sulle cause riunite C-746/23 e C-747/23. La Corte ha precisato che l’idoneità della misura a incidere sulla concorrenza si valuta in termini sostanzialmente astratti, essendo pacifico che il settore era aperto agli scambi transfrontalieri, e che il vantaggio va accertato secondo il principio dell’operatore privato, inapplicabile quando lo Stato agisce come autorità pubblica. Ha quindi rimesso al giudice del rinvio la verifica sul carattere più vantaggioso del contributo rispetto alla contropartita ottenibile in condizioni normali di mercato e sulla qualità di impresa del beneficiario.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la comparazione corretta non sia quella con il valore di rivendita dell’impianto funzionante, ma con quanto l’impresa avrebbe ricavato dalla spontanea dismissione, dalla vendita dei singoli macchinari e del rottame, al netto dei costi di smaltimento. L’appellante non ha offerto alcuna prova concreta del contrario: la scheda riepilogativa documenta un valore intrinseco dei beni inferiore al contributo riconosciuto, sicché appare inverosimile una vendita a prezzo pari o superiore. La Corte ha inoltre escluso che la cessione delle quote a persone fisiche sottragga il beneficiario alla qualifica di impresa, non essendo previsto dai decreti ministeriali un siffatto requisito.

Accertata la natura di aiuto di Stato, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza europea sull’obbligo, anche di iniziativa, di recupero degli aiuti illegali, ribadendo che la sospensione dell’erogazione oltre la soglia de minimis costituisce esito doveroso e vincolato. Ne segue l’irrilevanza dei profili di autotutela dedotti: la decisione ministeriale del 2012, ancorché ambigua nel non disporre espressamente la revoca della parte eccedente, esprime la scelta di erogare in via definitiva e una tantum il solo importo compatibile.

Il motivo sul danno da ritardo è stato respinto, difettando la prova della certa spettanza del bene della vita; la domanda riconducibile all’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 presuppone la conclusione favorevole del procedimento, mentre l’indennizzo del comma 2 richiede l’attivazione del potere sostitutivo, non avvenuta.

È invece fondato il terzo motivo: alla stregua di Sezioni Unite n. 26080 del 25 settembre 2025, la domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di materia di aiuti di Stato. Il capo di sentenza è annullato con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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