Piano faunistico venatorio impugnabile solo con il calendario venatorio (TAR Marche n. 171 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il piano faunistico venatorio regionale è un atto generale a valenza programmatica e pianificatoria, le cui previsioni non sono di per sé lesive. Esso può essere impugnato, se necessario, unitamente ai calendari venatori annuali, che ne concretizzano le linee guida e determinano l’attualità della lesione. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi che investono disposizioni del piano prive di efficacia precettiva autonoma. La previsione regionale di un solo ambito territoriale di caccia per le province di minore estensione e popolazione non contrasta di per sé con l’art. 14, comma 1, legge n. 157/1992, che impone dimensioni subprovinciali, se non si allega alcun profilo di disomogeneità o di incidenza sulla fauna. La sopravvenuta modifica normativa che supera la censura determina l’improcedibilità per carenza di interesse.
Il Fatto
Alcune associazioni ambientaliste e di protezione animale impugnavano davanti al TAR Marche la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale con cui era stato approvato il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge regionale n. 7/1995, insieme agli atti presupposti e allegati.
Le ricorrenti denunciavano, con nove motivi, l’illegittimità della disciplina degli ambiti territoriali di caccia di estensione provinciale, l’inclusione dei cacciatori nel controllo faunistico, la mancata individuazione dei valichi montani, delle aree boscate percorse dal fuoco e delle zone di addestramento cani, il prelievo in deroga di alcune specie e la carenza di tutele per l’orso bruno marsicano. La Regione resisteva; intervenivano ad opponendum l’ambito territoriale di caccia e le associazioni venatorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati, ritenendo sufficiente la notificazione alla provincia. Ha poi rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità dei motivi relativi a disposizioni del piano prive di efficacia precettiva.
Il ragionamento centrale riguarda la natura del piano. Il piano faunistico venatorio è atto generale a valenza programmatica, la cui lesività si concretizza solo con i calendari venatori, che annualmente stabiliscono le modalità delle attività consentite sull’intero territorio regionale. Il piano, pertanto, è gravabile solo insieme ai provvedimenti attuativi. Su questa base il Tribunale ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto, quinto e ottavo motivo, osservando che le relative previsioni erano già state contestate nei ricorsi sui singoli calendari, in parte definiti e in parte pendenti.
Il primo motivo è stato respinto nel merito. Le pronunce costituzionali richiamate dalle ricorrenti riguardavano ambiti corrispondenti alle province accorpate o il comparto unico della migratoria e non affermavano l’illegittimità di ogni ambito provinciale. Il Tribunale ha valorizzato la finalità della dimensione subprovinciale, volta a una più equilibrata distribuzione dei cacciatori e alla valorizzazione delle caratteristiche locali, richiamando la Corte cost. n. 124 del 2016 e la Corte cost. n. 142 del 2013. Nel caso concreto la censura era prospettata in modo formale, senza allegazioni su dimensioni e omogeneità dell’ambito né sull’incidenza sulla fauna, con conseguente manifesta infondatezza della questione.
Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la legge n. 197/2022 modificato l’art. 19, comma 3, legge n. 157/1992 nel senso richiesto dalle ricorrenti. Il sesto e il settimo motivo sono stati respinti, risultando il piano sufficientemente articolato sulle zone di addestramento cani e la georeferenziazione degli appostamenti fissi essere stata attuata con delibera non impugnata. Respinto anche il nono motivo, per l’assenza di avvistamenti dell’orso nel territorio e la prevista adottabilità di misure in caso di mutamento. Spese compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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