Controllo del cinghiale: illegittima la braccata, legittimo il piano senza VAS (TAR Marche n. 170 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il piano regionale di controllo della fauna selvatica che si fondi sulla rilevanza dei danni alle colture e sulla consistenza e densità rilevate negli anni precedenti soddisfa il presupposto del sovrannumero richiesto dall’art. 25 L.R. Marche n. 7/1995, non essendo necessaria una stima analitica delle fonti dei dati. Il parere dell’ISPRA non deve essere specificamente reso sui metodi ecologici già ampiamente sperimentati e analizzati dall’Istituto in precedenti pubblicazioni. La previsione della braccata come tecnica di controllo selettivo è illegittima quando le controdeduzioni regionali al parere sfavorevole dell’ISPRA siano generiche e le condizioni di utilizzo rimesse a valutazioni di ampia discrezionalità. Il piano di controllo del cinghiale, per la sua attività limitata a una singola specie, non è qualificabile come piano o progetto soggetto a VAS e a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 18, comma 2, L. n. 157/1992.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste impugnano davanti al TAR Marche la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 17 maggio 2018, recante il Piano di controllo regionale del cinghiale per gli anni 2018-2023, unitamente al documento istruttorio e all’allegato A. Chiedono in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 25 L.R. Marche n. 7/1995, nella parte in cui include i cacciatori tra i soggetti abilitati al controllo.
Con motivi aggiunti le stesse associazioni impugnano la deliberazione n. 1469 dell’8 novembre 2018, che integra il Piano con un capitolo dedicato al controllo numerico diretto del cinghiale, la deliberazione n. 1103/2018 e i decreti dirigenziali di approvazione dei piani operativi annuali degli Ambiti territoriali di caccia. Il Tribunale, con ordinanza n. 251 del 2019, solleva la questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 160 del 2020. All’udienza del 9 novembre 2023 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Piano è ancora in corso per l’anno 2023 e non risulta sostituito; nemmeno può affermarsi la sua natura esclusivamente programmatoria rispetto ai piani operativi.
Il primo motivo è dichiarato improcedibile: la modifica apportata all’art. 19, comma 3, L. n. 157/1992 dall’art. 1, comma 172, L. n. 197/2022 supera la censura sull’art. 25, comma 3, L.R. n. 7/1995 nella parte in cui consente il controllo da parte dei cacciatori. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene che il Piano dia sufficiente contezza dell’insufficienza dei metodi ecologici: da pagina 85 a pagina 100 sono dettagliati i metodi di prevenzione utilizzati negli anni precedenti e l’aumento dei risarcimenti per danni alle colture. Non sussisteva obbligo per l’ISPRA di un parere specifico su metodi già sperimentati e analizzati in precedenti pubblicazioni.
Le censure sono invece fondate riguardo alla braccata. Le controdeduzioni regionali al parere dell’ISPRA sono generiche e non danno conto delle modalità di utilizzo della tecnica nelle altre Regioni indicate. Il riferimento difensivo al D.M. 13 giugno 2023 non offre giustificazione retroattiva, essendo l’atto successivo al Piano. Il Piano si distingue inoltre per la genericità delle condizioni di attivazione, rimesse al giudizio degli operatori sulla garanzia di un disturbo limitato alla fauna diversa dal cinghiale: una discrezionalità incompatibile con l’eccezionalità della tecnica.
Il terzo motivo è respinto: la nozione di sovrannumero può basarsi sull’accurata analisi dei danni alle colture, sintomo evidente di una presenza eccessiva, e il Piano contiene consistenza e densità per gli anni precedenti. L’ISPRA non contesta l’assenza di dati, ma si limita a suggerire l’indicazione delle fonti delle stime. Il quarto motivo è infondato: il Piano, per l’attività limitata al controllo di una singola specie, non è qualificabile come piano o progetto soggetto a VAS né a valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. n. 357/1997; la Regione ha poi incluso il controllo nel piano faunistico regionale approvato con delibera n. 108 del 18 febbraio 2020, sottoposto a VAS e VIncA.
Il ricorso per motivi aggiunti è respinto. Il punto 7.1.2 distingue nettamente tra proprietario o conduttore munito di attestato, con mero compito di gestione degli impianti di cattura, e soggetto munito di licenza, che procede all’abbattimento: la gestione delle trappole costituisce collaborazione al controllo non vietata, con necessaria supervisione della Polizia provinciale. La doglianza sull’estensione delle zone di abbattimento è generica. Il ricorso introduttivo è quindi parzialmente accolto, con annullamento del paragrafo 3.2.4 del Piano, e le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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