Inammissibile il ricorso per l’ottemperanza privo di procura speciale ex art. 40 c.p.a. (TAR Lombardia n. 2257 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, né garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto. La carenza della procura speciale costituisce vizio di ammissibilità del ricorso, non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025. L’errore scusabile non è concedibile quando la pronuncia plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente.
Il Fatto
Un docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica (o Carta docente) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Rimasta inerte l’Amministrazione, nonostante il giudicato, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di disporne l’esecuzione, con la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
Alla camera di consiglio, il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo il rilievo sulla genericità della procura. La procura, rilasciata dal ricorrente su un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, la parte resistente e la data di rilascio. Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone al difensore di essere munito di procura speciale.
Il TAR ha escluso che la procura potesse considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La certificazione di autografia della sottoscrizione da parte del difensore non fa venir meno l’esigenza che la procura, quando redatta su foglio separato, rechi in sé gli elementi identificativi della controversia. Il Collegio ha inoltre precisato che tale modalità non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio ex art. 182, comma 2, c.p.c., il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, da verificare al momento della sua proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione. Ha infine escluso la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
In conclusione, il ricorso, notificato l’11 novembre 2025, è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale, con nulla per le spese in mancanza di costituzione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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