Piano di lottizzazione in zona C richiede parere vincolante MiBACT su QTRP (TAR Calabria n. 120 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di lottizzazione che interessi aree classificate dal PRG come zone di espansione “C” non costituisce atto attuativo del piano regolatore ai fini del QTRP: la relativa approvazione presuppone l’adeguamento e la valutazione di coerenza con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, previa acquisizione dei pareri vincolanti del MiBACT e del settore regionale competente. Tali pareri hanno carattere obbligatorio e vincolante e orientano la valutazione finale dell’amministrazione procedente, che è tenuta a uniformarvisi. Il parere negativo della Soprintendenza, reso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 su area dichiarata di notevole interesse pubblico, è legittimo quando la riconducibilità del sito al vincolo risulti dalla planimetria allegata al decreto ministeriale. Il vizio di tardività del parere soprintendentizio, dedotto solo contro l’atto derivato e non contro quello presupposto autonomamente impugnato, è inammissibile ai sensi dell’art. 29 c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti presentano al Comune di Cosenza un piano di lottizzazione su terreni in località Colle Mussano, ricadenti in zona di espansione estensiva collinare denominata C3. Il Dipartimento regionale rende parere di conformità allo strumento urbanistico vigente e il Consiglio comunale approva con delibera positiva. La Provincia di Cosenza comunica un preavviso di parere negativo in sede di nulla osta paesaggistico-ambientale; i ricorrenti depositano elaborati integrativi.

La Soprintendenza sospende il parere e poi esprime parere contrario. La Provincia, a sua volta, esprime parere negativo richiamando le ragioni della Soprintendenza. I ricorrenti impugnano la nota soprintendentizia e, con motivi aggiunti, la nota provinciale, deducendone l’illegittimità derivata. L’istanza cautelare è rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si assume che l’art. 65 l.r. n. 19/2002 attribuisca al Comune la competenza sulla valutazione di coerenza con il QTRP. L’art. 4, comma 4, l.r. n. 8/2019 e l’art. 30, comma 7, del QTRP dimostrano il contrario: per le aree in zona C l’attuazione passa dal piano di lottizzazione, che esige l’adeguamento e la valutazione di coerenza con il Quadro Territoriale, previa acquisizione dei pareri vincolanti del MiBACT e del settore regionale.

I pareri in questione hanno carattere obbligatorio e vincolante: imprimono il loro contenuto all’attività amministrativa e la orientano, poiché l’amministrazione procedente deve uniformarvisi.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio richiama la giurisprudenza sul potere di cogestione del vincolo paesaggistico esercitato dalla Soprintendenza (Cons. Stato n. 3870 del 2019) e sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei centri storici (Cons. Stato n. 855 del 2014; Cons. Stato n. 534 del 2013). Il D.M. 15.7.1969 ha dichiarato di notevole interesse pubblico il centro storico di Cosenza e le aree limitrofe. Dalla planimetria allegata, depositata su ordine del Tribunale, emerge che l’intervento ricade nell’area vincolata.

Il vizio di tardività del parere soprintendentizio, prospettato contro la nota provinciale, è dichiarato inammissibile: riguarda un atto autonomamente impugnato con il ricorso introduttivo, sicché la doglianza andava formulata in quella sede.

La nota provinciale è immune da censure: la Provincia ha fatto proprie, esercitando la propria discrezionalità, le ragioni della Soprintendenza con motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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