Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1432 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’autorità competente adotti il provvedimento conclusivo espresso di accoglimento dell’istanza stessa. L’emanazione del provvedimento tardivo satisfattivo dell’interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere, privando di utilità la prosecuzione del processo, che va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società agricola aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 63,18 MW con sistema di accumulo, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Nonostante il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il decorso dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del medesimo decreto, il procedimento non si era concluso. La società aveva quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio, previa diffida del 16 marzo 2026.
Nelle more del giudizio, il Ministero aveva adottato il decreto n. 297 del 13 maggio 2026, accogliendo l’istanza e pronunciando giudizio positivo di compatibilità ambientale. La società aveva pertanto dichiarato, con nota del 1° giugno 2026, la cessazione della materia del contendere e la mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha rilevato che l’interesse della parte ricorrente era venuto meno, essendo stato adottato l’atto conclusivo del procedimento di VIA, con esito favorevole. La pronuncia si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della domanda. La dichiarazione dell’istante di non avere più interesse al ricorso è stata ritenuta sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il collegio ha precisato che la natura satisfattiva del provvedimento sopravvenuto rende inutile la prosecuzione del processo, in quanto l’interesse sostanziale azionato è stato pienamente realizzato. La pronuncia di improcedibilità consegue, quindi, alla mera verifica processuale della cessazione della materia del contendere, senza che rilevi la valutazione circa la legittimità del comportamento silente dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura di pronuncia in rito che recepisce la volontà della parte ricorrente di non insistere nell’azione. La decisione non contiene alcuna statuizione nel merito della vicenda ambientale, né sulla fondatezza originaria della domanda.
Nota della Redazione
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