Il piano del parco prevale sul PGT comunale e il parere dell’ente (Cons. Stato n. 5212 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano ambientale predisposto dall’ente parco è sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, che devono adeguarsi alle sue prescrizioni e ai suoi vincoli; l’approvazione del piano comporta l’automatica variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. La rielaborazione di un piano regolatore non è mai meramente confermativa delle precedenti disposizioni, neppure nelle parti riproduttive degli strumenti anteriori. Il parere dell’ente gestore del parco sui piani urbanistici generali e relative varianti è obbligatorio a pena di illegittimità dello strumento urbanistico comunale. L’eventuale illegittimità o inadeguatezza del piano del parco va fatta valere nelle sedi opportune e con apposita azione, non potendo giustificare l’abrogazione di fatto, da parte del Comune, della disciplina che regola i rapporti tra i due livelli di pianificazione.
Il Fatto
Il Parco Regionale Oglio Nord ha impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera con cui il Comune di Pontoglio ha approvato il Piano di Governo del Territorio, chiedendone l’annullamento nelle parti che introducevano previsioni incompatibili con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Secondo il ricorrente, le previsioni contestate rendevano edificabili alcuni ambiti di trasformazione senza rispettare le prescrizioni del Piano del Parco e gli esiti dell’istruttoria regionale. Le proposte di variante del Comune volte a consentire l’edificabilità in zona agricola di prima e seconda fascia erano state respinte in sede regionale.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il PGT nelle parti in cui rendeva edificabili gli ambiti ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado e l’erronea applicazione della disciplina regionale sul parere dell’ente parco.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Comune sosteneva che la variante impugnata non avesse portata innovativa, limitandosi a recepire ambiti di trasformazione già delineati nel previgente PRG. La Corte rileva che tale prospettazione trascura il rapporto di subordinazione della strumentazione comunale rispetto a quella del Parco, da ritenersi prevalente.
Richiamando Consiglio di Stato sez. IV n. 3194 del 2024 e Cons. Stato sez. VI n. 2225 del 2020, il Collegio ribadisce che il piano ambientale prevale sugli altri strumenti urbanistici e che i rapporti tra piano paesaggistico e strumenti urbanistici seguono un modello rigidamente gerarchico, fondato sull’immediata prevalenza del primo e sull’obbligo di adeguamento dei secondi. Era dunque la strumentazione comunale a doversi adeguare a quella del Parco, e non viceversa.
La Corte aggiunge che l’illegittimità o l’inadeguatezza del piano del Parco rispetto alla situazione di fatto avrebbe dovuto essere fatta valere dall’appellante nelle sedi opportune o con apposita azione, non potendosi indagare tale questione in quel giudizio. La pretesa distonia tra situazione di fatto e disciplina del Parco non giustifica l’abrogazione di fatto della disciplina sostanziale e procedurale che regola i rapporti tra i due livelli di pianificazione. Richiamando Consiglio di Stato sez. IV n. 7782 del 2003, il Collegio chiarisce inoltre che la rielaborazione di un piano regolatore non è mai meramente confermativa delle precedenti disposizioni. Sussiste quindi la legittimazione e l’interesse dell’ente parco a far valere il rispetto delle disposizioni di salvaguardia.
Sul secondo motivo, il Comune sosteneva che il parere dell’ente parco fosse dovuto solo per il territorio del parco e che gli ambiti di trasformazione, oggetto di antropizzazione profonda, fossero estranei alla competenza dell’ente. La Corte richiama l’art. 21, comma 1, lett. b) e comma 4, l.r. n. 86/1983, che rende obbligatorio il parere dell’ente gestore sui piani urbanistici generali e relative varianti. Il TAR aveva correttamente ritenuto che il parere debba essere richiesto a pena di illegittimità dello strumento urbanistico.
Le considerazioni di merito del Comune non rilevano e non giustificano l’omessa richiesta del parere, dovuto in base alla legge regionale. Se il Comune riteneva illogica o illegittima l’inclusione di determinate aree nel perimetro del Parco, avrebbe dovuto impugnare il relativo atto di approvazione; allo stato il Piano del Parco è operativo ed esplica effetto vincolante sugli strumenti urbanistici comunali. L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’annullamento del PGT e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.