Revisione prezzi nei servizi e forniture esclusa senza clausola di gara (TAR Puglia n. 301 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture la revisione dei prezzi non costituisce un diritto soggettivo del contraente privato, ma un’evenienza rimessa al raggiungimento di un comune accordo delle parti, salva una specifica clausola contrattuale o normativa. L’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 è norma derogatoria del principio della gara e non ammette interpretazione analogica o estensiva: la modifica del contratto è possibile solo nei casi tassativi, a condizione che le clausole di revisione siano state previste nei documenti di gara iniziali in termini chiari, precisi e inequivocabili. La precisazione dell’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 riguarda i soli appalti di lavori, come conferma il riferimento ai materiali e all’opera. Il richiamo alle norme del codice civile operato dall’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ha valore residuale e non consente di attivare i rimedi degli artt. 1467 e 1664 cod. civ. in presenza di un espresso divieto di revisione.

Il Fatto

La società ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo, si era aggiudicata una gara indetta dalla centrale di committenza regionale per il servizio di lavanolo e forniture accessorie, poi stipulando con la struttura sanitaria il contratto di appalto. Nel 2022 la società ha chiesto la revisione dei prezzi e l’adeguamento del corrispettivo, invocando l’aumento dei costi e il riequilibrio del sinallagma.

La stazione appaltante ha respinto l’istanza con determinazione dirigenziale del 2023, richiamando il parere dell’A.N.A.C. e l’assenza di qualsiasi clausola revisionale negli atti di gara. La società ha impugnato quel provvedimento, deducendo la contraddittorietà rispetto a una precedente nota aziendale che aveva richiamato l’art. 1664 cod. civ., e ha chiesto l’annullamento delle clausole del disciplinare e del contratto che escludevano la revisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di fase esecutiva del contratto, e ha respinto l’eccezione di tardività, non applicandosi il termine dell’art. 120 c.p.a. fuori dalle procedure di affidamento. Nel merito ha distinto le domande: quelle di accertamento del diritto e di condanna sono state dichiarate inammissibili per insussistenza di un diritto soggettivo, le altre respinte.

La nota aziendale richiamata dalla ricorrente è stata qualificata come mera presa d’atto delle risultanze istruttorie, priva di determinazione provvedimentale. Letta nel contesto della fase esecutiva, essa non integrava alcun accoglimento della richiesta, né la successiva determinazione poteva considerarsi revoca o annullamento d’ufficio mascherati. Da qui l’infondatezza delle censure sul mancato avviso di avvio del procedimento e sul preavviso di rigetto, impropriamente invocati in un rapporto paritetico.

Il cuore della decisione è la lettura restrittiva dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. La lettera a) non operava perché la gara era stata bandita e aggiudicata dal soggetto aggregatore, ma il contratto era stato stipulato dalla struttura sanitaria, e soprattutto perché mancava il presupposto delle clausole chiare, precise e inequivocabili: gli atti di gara contenevano anzi un’espressa esclusione della revisione. La lettera c) non si applicava, perché la precisazione del d.l. n. 36/2022 è riferita ai soli lavori. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Cons. Stato n. 5690 del 2024 e del Cons. Stato n. 8276 del 2024.

Quanto ai rimedi civilistici, il richiamo dell’art. 30, comma 8 ha valore residuale e non può superare il principio di immodificabilità del contratto. La revisione, ha concluso il Tribunale richiamando il Cons. Stato n. 1844 del 2023, resta un’evenienza rimessa all’accordo delle parti e non un dovere dell’amministrazione. Le censure sulla nullità delle clausole contrattuali sono state respinte, poiché il tema della revisione era specificamente regolato dalla clausola che fissava il prezzo come fisso e invariabile.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 è stata ritenuta manifestamente infondata, non essendo irragionevole la diversità di disciplina rispetto agli appalti di lavori. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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