Obbligo di bonifica del proprietario incolpevole e motivazione sulla colpa (TAR Marche n. 313 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco ingiunge al proprietario del fondo la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi, non essendo stato individuato il responsabile, deve contenere motivazione specifica sul dolo o colpa del proprietario, richiesti dall’art. 192, comma 3, d.Lgs. n. 152/2006 per fondare la responsabilità solidale. La carenza di tale motivazione determina un’illegittimità solo parziale dell’atto, perché anche il proprietario incolpevole va informato della volontà dell’amministrazione di procedere d’ufficio, così da poterne valutare la convenienza rispetto all’esecuzione spontanea. In tal caso l’amministrazione può chiedere il rimborso delle spese sostenute nei limiti del valore del sito dopo gli interventi. Le spese di rimozione spontaneamente sostenute dal proprietario non costituiscono ex se danno risarcibile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno agricolo concesso in locazione a una società agricola, apprendono che sul fondo sono stati abbandonati rifiuti, in parte costituiti da lastre di piombo, e presentano denuncia-querela contro ignoti. Il Sindaco, non essendo stato possibile individuare il responsabile, emette un’ordinanza che ingiunge ai proprietari, quali obbligati in solido, di provvedere a proprie spese alla rimozione e allo smaltimento, con avviso di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.

I ricorrenti eseguono spontaneamente gli interventi tramite ditta specializzata, con un esborso documentato, e impugnano l’ordinanza chiedendone l’annullamento per ragioni anche risarcitorie. L’amministrazione non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, è respinto. Il Tribunale rileva che l’ordinanza indica le ragioni di urgenza, individuandole nella particolare pericolosità dei rifiuti, idonei a determinare un potenziale pericolo di contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. I ricorrenti, peraltro, avevano già sporto denuncia contro ignoti e l’amministrazione conosceva sia la loro residenza fuori regione sia la locazione del fondo: nessun ulteriore apporto collaborativo poteva quindi essere atteso.

È invece fondato il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sulla responsabilità solidale dei proprietari a titolo di dolo o colpa ex art. 192, comma 3, d.Lgs. n. 152/2006. L’ordinanza non contiene alcuna motivazione sul punto, requisito certamente necessario poiché i proprietari risiedono altrove e non hanno il possesso del terreno, affidato in affitto a un terzo.

La carenza determina tuttavia un’illegittimità solo parziale dell’atto. Il Collegio precisa che anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell’intenzione dell’amministrazione di provvedere d’ufficio quando il responsabile non venga individuato, così da poter valutare se accollarsi gli oneri della rimozione o lasciare che provveda l’amministrazione. In questa seconda ipotesi la richiesta di rimborso delle spese di bonifica è ammessa nei limiti del valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi, secondo l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia UE, Sez. III, del 4 marzo 2015, causa C-534/13, e fatto proprio dal Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza n. 21 del 2013 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 1630 del 2022 e Sez. VI, n. 4647 del 2016, con possibilità di esercitare le garanzie gravanti sul terreno.

L’istanza risarcitoria è respinta. Nel ricorso l’ammontare del danno era stato lasciato alla precisazione successiva, mai intervenuta nel corso del giudizio. Le spese di rimozione e smaltimento, sostenute spontaneamente, non possono considerarsi ex se danno risarcibile, anche perché occorrerebbe dimostrare la responsabilità dell’amministrazione nell’individuare gli effettivi responsabili, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 7657 del 2020, circostanza sulla quale i ricorrenti nulla deducono.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento del provvedimento nei limiti indicati in motivazione e conferma del solo avviso di esecuzione d’ufficio. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative, tenuto conto della parziale fondatezza del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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