Il daspo urbano richiede pericolosità attuale e non solo la denuncia (TAR Campania n. 400 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento previsto dall’art. 13 bis, comma 1, d.l. n. 14/2017 richiede il concorso di due presupposti distinti. Il primo ha natura oggettiva e consiste nella denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati dalla norma. Il secondo ha natura prognostica e impone di verificare che dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza. La misura incide sulla libertà di circolazione e non può fondarsi sulla sola pendenza del procedimento penale. L’amministrazione deve motivare in modo specifico il giudizio di pericolosità, con elementi istruttori riscontrati idonei a superare la versione difensiva dell’interessato. Il venir meno del daspo urbano travolge, per invalidità derivata, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi adottato sul suo esclusivo presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Caserta gli ha vietato, per due anni, l’accesso agli esercizi pubblici di alcune aree del Comune di Marcianise e il conseguente stazionamento. Il provvedimento si fonda su una denuncia per rissa ex art. 588 cod. pen., relativa a fatti avvenuti all’interno di un affollato locale commerciale.

L’interessato contesta di aver preso parte attivamente alla contesa, sostenendo di essere intervenuto solo per placarla. Impugna altresì il decreto del Prefetto di Caserta, che gli ha vietato la detenzione di armi sul presupposto del parere sfavorevole della Questura, a sua volta fondato sul daspo urbano. Il Ministero dell’Interno resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 13 bis d.l. n. 14/2017. La norma richiede, da un lato, la denuncia per uno dei reati presupposto e, dall’altro, la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il primo requisito ha natura oggettiva e si esaurisce nel fatto storico della denuncia.

Il secondo presupposto è invece di natura dinamica e prognostica. Il tenore letterale dell’inciso “possa derivare” esprime la volontà di ancorare la misura a un pericolo attuale, in coerenza con la funzione preventiva dell’istituto. Una diversa lettura gli attribuirebbe funzione sanzionatoria, estranea alla norma.

Nel caso concreto il Tribunale ritiene integrato il primo elemento, essendovi denuncia per rissa ex art. 588 cod. pen.. Manca invece il secondo. La pericolosità è desunta dall’amministrazione dalla partecipazione attiva alla rissa, ma la documentazione non la conferma nemmeno in termini indiziari: nel fotogramma n. 7 il soggetto non è nitidamente distinguibile, nel n. 10 si vede solo un gruppo in discussione, nel n. 14 il ricorrente accompagna un ragazzo verso un’autovettura.

Il solo elemento a carico è un’annotazione di polizia giudiziaria, che riferisce de relato il coinvolgimento del ricorrente secondo una fonte confidenziale. Tale richiamo soddisfa il requisito motivazionale sul piano formale, ma non dimostra il profilo sostanziale del pericolo per la sicurezza. Manca dunque la prova di elementi riscontrati idonei a superare la versione difensiva. Il ricorso è accolto.

Da ciò discende l’illegittimità del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, adottato esclusivamente in ragione del daspo urbano annullato. Il Collegio richiama il principio dell’invalidità derivata con effetto caducante, che opera quando l’atto annullato costituisce il presupposto unico e imprescindibile dell’atto successivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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