Proroga titolo edilizio non si applica a CIL e sanatoria paesaggistica (TAR Campania n. 2627 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori prevista dall’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, opera esclusivamente per i titoli abilitativi di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 e non è pertanto invocabile per la CIL, la quale si fonda su una dichiarazione di parte e non sul previo conseguimento del titolo. Il Comune non può riqualificare d’ufficio la CIL in istanza di permesso di costruire, trattandosi di atti eterogenei per natura e funzione. L’ordine di demolizione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e la qualificazione dell’abuso. La sanatoria paesaggistica è ammessa nei soli limiti dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e non per interventi che creino superfici utili o volumi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di bar e ristorazione e ha presentato una CIL per la sostituzione di un gazebo preesistente con una struttura in legno lamellare e acciaio, seguita da una CIL in variante per un’ulteriore struttura adiacente con tamponatura in vetro e copertura in policarbonato. Chiesta la proroga del titolo ai sensi dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, il Comune l’ha negata ritenendo la norma applicabile ai soli permessi di costruire.
Il Comune ha quindi emanato un’ordine di demolizione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001, impugnato con il ricorso introduttivo. Instaurato il procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’istanza è stata respinta, con conseguente proposizione di motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure del ricorso introduttivo e le ritiene infondate. La previsione dell’art. 10-septies riguarda i soli titoli di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001: non è possibile estendere una norma dettata per gli interventi soggetti a previo titolo abilitativo a una fattispecie fondata su dichiarazione di parte, avviata nel momento stesso in cui la dichiarazione è eseguita.
Quanto alla mancata riqualificazione, il Tribunale rileva che il Comune non avrebbe potuto convertire d’ufficio la CIL in istanza di permesso di costruire, poiché si tratta di atti di natura eterogenea: la prima è strumento di liberalizzazione, come la SCIA e la DIA, e sostituisce i provvedimenti autorizzatori. Sul piano pratico il diverso inquadramento sposta i controlli da ex ante a ex post.
Nessuna qualificazione come ristrutturazione edilizia è imputabile al Comune, atteso che l’ordine richiama l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, che a sua volta rinvia all’art. 10. La struttura non è un semplice gazebo, ma comporta trasformazione del suolo e alterazione sensibile dello stato dei luoghi, con opere che avrebbero richiesto l’autorizzazione paesaggistica secondo il d.P.R. n. 31/2017. L’ordine di ripristino è poi motivato, poiché atto dovuto e vincolato (Cons. Stato n. 6404/2023).
Sui motivi aggiunti, il diniego è plurimotivato e ciascuna ragione è autonoma: basta la legittimità di una sola per sorreggerlo (Cons. Stato n. 8180/2024, che richiama Sez. V n. 6416/2024). L’assenza del parere paesaggistico è motivo ostativo al rilascio del titolo in sanatoria. La sanatoria paesaggistica è eccezione alla non sanabilità degli abusi ed è consentita per i soli abusi minori dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, non per interventi che creino superfici utili o volumi, senza distinguere tra volume tecnico e altro (Cons. Stato n. 1260/2025). Il Comune era dunque vincolato a respingere l’istanza, con esclusione della violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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