Nulla osta ferroviario e sindacato sulla discrezionalità tecnica di RFI (Cons. Stato n. 8324 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni rimesse all’amministrazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione in deroga alle distanze dalle linee ferroviarie, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede giurisdizionale nei soli limiti del vizio logico e del travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né disporre verificazione o consulenza tecnica che si traducano in una illegittima intromissione nel merito delle scelte compiute. Restano fermi i quattro parametri normativi — sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali — su cui la ponderazione deve svolgersi, con preminenza dell’esigenza di sicurezza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al Comune di Salerno il permesso di costruire per quindici box auto interrati pertinenziali, da realizzarsi a ridotta distanza da una linea ferroviaria. Il parere favorevole comunale era subordinato all’acquisizione del nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana. L’istanza di deroga veniva respinta con una serie di provvedimenti reiterati nel tempo, più volte annullati dal giudice amministrativo per difetti di istruttoria e di motivazione.
Dopo una nuova istruttoria, RFI negava definitivamente l’autorizzazione richiamando la collocazione dell’area in zona a elevata pericolosità da frane, l’incertezza sugli effetti delle lavorazioni rispetto a un’infrastruttura risalente ai primi del Novecento e la strategicità del tratto ferroviario. Il TAR Campania respingeva il ricorso, qualificando l’atto come scelta tecnico-discrezionale non sindacabile nel merito. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello, ritenendole infondate. L’appellante non si è limitata a riprodurre le censure di prime cure, ma ha contestato specificamente il rifiuto del giudice di disporre incombenti istruttori e la contraddittorietà della motivazione, che da un lato qualificava l’atto come scelta tecnico-discrezionale e dall’altro negava ogni verificazione per non intromettersi nella discrezionalità.
Il Collegio distingue con nettezza il merito amministrativo dalla discrezionalità. Solo il primo, ossia le scelte fondate su regole non giuridiche di opportunità e convenienza, è sottratto al sindacato. La discrezionalità, sostenuta da parametri legislativi e presidiata dagli artt. 97 e 24 Cost. e dai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’art. 1 della legge n. 241/1990, resta sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 pone il divieto di costruire a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia; l’art. 60 consente la deroga quando sicurezza pubblica, conservazione della ferrovia, natura dei terreni e circostanze locali lo permettano. Tra le quattro condizioni, preminente è la sicurezza, da intendersi come necessità di conservare spazi per interventi di soccorso, transito dei mezzi operativi e rimozione del materiale rotabile.
Su questa base la valutazione di RFI è qualificata come espressione di spiccata discrezionalità tecnica. La documentazione prodotta dall’istante — elaborati grafici, perizia giurata, relazione geologico-tecnica, tecniche di scavo — non è ritenuta idonea a revocare in dubbio l’attendibilità delle ragioni ostative. La Corte valorizza anche la natura strategica del tratto e la sua possibile espansione, elementi che rendono plausibile il bilanciamento a favore dell’interesse pubblico. La valutazione di RFI non è dunque arbitraria né illogica.
Quanto all’eventuale impatto sul potenziamento programmato, il Collegio esclude che RFI dovesse farsi carico di valutarne l’entità in assenza di parametri tecnici certi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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