Benefici stipendiali invalidi di servizio e decorrenza dal riconoscimento (C.G.A.R.S. n. 145 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 richiede che l’infermità ascrivibile alla Tabella A sia contratta in costanza del rapporto di impiego, non che il formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga prima del collocamento in congedo. La decorrenza del beneficio non può essere rimessa al tempo dell’agere amministrativo, perché ciò addosserebbe al dipendente le conseguenze delle lungaggini della P.A. e consentirebbe all’Amministrazione di sottrarre il beneficio ai casi di maggiore gravità. L’interpretazione letterale della norma va integrata in senso sistematico e costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 3 e 97 Cost., risultando irragionevole far dipendere la tutela da un fattore estraneo alla volontà dell’interessato. Il riconoscimento della causa di servizio, ove successivo, retroagisce al momento dell’accertamento medico dell’infermità.
Il Fatto
Il dipendente del Ministero della Difesa, in servizio dal 1986, veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera, che ne accertava l’inidoneità permanente al servizio militare per una grave patologia, con collocamento in congedo. In costanza di rapporto aveva chiesto il riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dagli artt. 117 e 120 r.d. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, estesi agli invalidi per servizio dalla legge n. 539/1950.
La dipendenza della patologia da causa di servizio veniva formalizzata con decreto ministeriale intervenuto dopo il collocamento in congedo. L’Amministrazione negava quindi i benefici sul presupposto che il riconoscimento dovesse essere “ottenuto in costanza di rapporto di impiego”. Il TAR accoglieva il ricorso, richiamando un proprio precedente orientamento e valorizzando il principio di ragionevolezza. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, precisando di poter prescindere dall’esame dell’eccepita acquiescenza alla sentenza di primo grado. Il nucleo della questione è la corretta lettura dell’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, che l’appellante legge in senso rigorosamente letterale, facendo discendere dal riconoscimento formale la natura costitutiva del diritto e la sua decorrenza.
Il Collegio ritiene che una simile lettura rimetterebbe a una data incerta e alla volontà dell’Amministrazione la decorrenza di una disposizione di favore per il dipendente. L’interpretazione letterale va pertanto integrata da una lettura sistematica, alla luce dei criteri ermeneutici dell’ordinamento, come già affermato dalla sentenza di questo Consiglio n. 247/2023.
La giurisprudenza richiamata — in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 124/2022 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1502/2012 — ha chiarito che il presupposto è che l’infermità sia contratta in costanza del rapporto di servizio, mentre resta irrilevante il tempo dell’accertamento, non potendosi porre a carico dell’interessato gli effetti delle lungaggini della P.A.
Il Collegio condivide appieno l’argomentazione secondo cui, diversamente opinando, l’Amministrazione potrebbe attraverso la retrodatazione del collocamento in quiescenza sottrarsi sempre al riconoscimento dei benefici, escludendoli proprio nei casi di patologie invalidanti di maggiore gravità, delle quali non è contestata l’insorgenza in servizio. Una tale pretesa urta con i principi di correttezza, lealtà procedimentale e leale collaborazione, espressione dell’art. 97 Cost.
Nel caso specifico, l’infermità era stata accertata dalla competente Commissione quando l’interessato era ancora in servizio; solo il riconoscimento della dipendenza è intervenuto in seguito, e tale accertamento non può che retroagire al momento del precedente accertamento medico. L’appello è dunque infondato e la sentenza appellata confermata, con condanna del Ministero alle spese del grado.
Nota della Redazione
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