Accesso civico sindacale ai contratti dei dirigenti e onere di motivazione concreta (TAR Marche n. 41 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 non richiede motivazione e non è subordinata alla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante. L’amministrazione non può riqualificarla d’ufficio come accesso documentale ex art. 22 legge n. 241/1990 in assenza di prova di un interesse meramente privatistico. I limiti dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 operano come eccezioni alla regola della trasparenza e richiedono una valutazione in concreto del pregiudizio, con indicazione dell’interesse leso, del nesso causale e della sua alta probabilità. La clausola regolamentare che escluda l’accesso per posizioni individuali di terzi va interpretata conformemente alla disciplina legislativa e non può fondare un diniego generico. Il diniego che si limiti a richiamare la norma interna e la non necessità della conoscenza degli atti è affetto da carenza di motivazione.

Il Fatto

Un’organizzazione sindacale ha presentato il 13 giugno 2024 un’istanza di accesso civico all’AST Macerata per ottenere copia degli atti relativi a provvedimenti e contratti stipulati con un dirigente medico della stessa azienda. L’amministrazione ha dichiarato l’istanza inammissibile per assenza dei presupposti dell’accesso civico, invitando a riformularla come accesso documentale.

Il sindacato ha chiesto il riesame. L’istanza è stata parzialmente accolta: l’accesso ai provvedimenti è stato concesso, mentre è stato escluso quello ai contratti, in applicazione dell’art. 28 del regolamento aziendale, che esclude l’accesso per pratiche specifiche riguardanti posizioni individuali di terzi, salvo esperire l’accesso documentale con un interesse diretto e concreto. Il sindacato ha impugnato il parziale diniego davanti al TAR Marche, che ha trattenuto la causa in decisione alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due forme di accesso. L’accesso civico risponde all’ampio diritto all’informazione e alla trasparenza dell’attività amministrativa, mentre l’accesso documentale è strumentale alla tutela di interessi individuali di chi si trovi in posizione differenziata. Il diritto generalizzato trova fondamento negli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost., nell’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali UE e nell’art. 10 CEDU, ed è temperato solo dalle eccezioni previste dall’ordinamento.

Il TAR richiama la pronuncia del Cons. Stato 15 luglio 2022 n. 6031, che ha riformato sul punto una precedente decisione dello stesso Tribunale relativa al regolamento dell’allora Asur Marche. Da essa discende che la clausola regolamentare invocata dall’azienda non può essere opposta all’istanza di accesso civico, ma va interpretata conformemente all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. Ne segue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento.

Il Collegio distingue quindi tra eccezioni assolute e eccezioni relative. Solo queste ultime richiedono il bilanciamento caso per caso tra l’interesse pubblico alla disclosure e gli interessi tutelati. L’amministrazione deve indicare quale interesse viene pregiudicato, valutare il nesso causale tra ostensione e pregiudizio e accertare che questo sia evento altamente probabile, non soltanto possibile, con riferimento al contesto temporale della domanda. Non basta prefigurare un rischio generico e astratto.

Il Tribunale esclude poi che l’istanza del sindacato persegua un interesse personale. L’argomento dell’amministrazione e del controinteressato, secondo cui l’accesso servirebbe a una dirigente del sindacato, resta una mera illazione: nessun riferimento a un interesse personale compare nell’istanza o nelle risposte dell’AST. L’azienda ha così errato nel riqualificare l’istanza come documentale.

Il diniego è pertanto accolto per carenza di motivazione: esso si limita a richiamare la previsione regolamentare e la non necessità della conoscenza degli atti, senza valutare l’istanza come accesso civico. L’amministrazione dovrà rideterminarsi, coinvolgendo il controinteressato, verificando in concreto le ragioni ostative ex art. 5-bis. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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