La prova dell’uso di stupefacenti del militare deve essere rigorosa e attendibile (Cons. Stato n. 5451 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’uso di sostanze stupefacenti integri causa di non idoneità al servizio e al porto d’armi del militare, la prova di tale uso deve essere rigorosa e non lasciare il minimo dubbio sulla bontà della positività accertata sul campione. L’accertamento tecnico che si svolga con modalità difformi dai protocolli che presidiano la genuinità e la correttezza dei dati raccolti è inattendibile e non può costituire presupposto di fatto del provvedimento sanzionatorio comportante la destituzione. Stante la sostanziale irripetibilità di siffatti accertamenti, il puntuale rispetto delle forme e l’accurata verbalizzazione delle operazioni assumono valenza sostanziale. Non integra ammissione dell’uso la mera argomentazione difensiva che, in via ipotetica, riconduca la positività a un episodio occasionale per invocare il principio di proporzionalità.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa impugna la sentenza con cui il TAR Veneto ha annullato il provvedimento del 7 settembre 2021, con il quale era stata irrogata a un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

L’azione disciplinare era scaturita da una querela della ex compagna, che aveva riferito di un uso di marijuana da parte del militare. Gli accertamenti disposti avevano evidenziato una positività alla cocaina. Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l’esame medico-legale si era svolto con modalità che ne inficiavano l’attendibilità, già segnalate nella relazione finale del 10 marzo 2021 redatta nel procedimento disciplinare. Il Ministero propone appello, sostenendo la conformità degli accertamenti ai protocolli e deducendo una presunta ammissione dell’uso occasionale di stupefacente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello rilevando che le memorie difensive del militare contenevano una precisa contestazione di tipo metodologico della procedura di prelievo, idonea a confutare il quadro probatorio richiamato dall’Amministrazione. La sentenza impugnata indica analiticamente le modalità che hanno reso inattendibile l’esame e quindi inutilizzabile il presupposto di fatto della sanzione.

Il Consiglio di Stato enuncia la regola centrale: se l’occasionale uso di stupefacenti è causa di non idoneità al porto di armi e di impossibilità di svolgere il servizio, la prova di tale uso deve essere rigorosa e non lasciare dubbi sulla positività emersa dall’analisi del campione. La generica denuncia della ex convivente non è sufficiente a fondare l’addebito.

Il Collegio smentisce poi la tesi dell’avvenuta ammissione: l’appellato non ha riconosciuto l’uso, ma ha solo argomentato che, anche a voler dar credito all’unico esame positivo, si sarebbe trattato di episodio occasionale da valutare alla luce dei profili positivi della condotta di servizio, così escludendo la sanzione più grave in forza del principio di proporzionalità.

Il percorso argomentativo conferma le plurime circostanze di fatto non smentite dall’Amministrazione: l’esame era stato eseguito da personale senza guanti sterili, con l’ausilio di un collega anch’esso privo di guanti per il taglio del capello, con un contenitore non sterile estratto dalla tasca del camice e senza indicazione della quantità del campione. Era stata rifiutata la revisione del campione perchè non erano state acquisite le due ciocche di capelli previste dai protocolli per le controanalisi. Un nuovo test volontario, eseguito sette giorni dopo presso una struttura pubblica, era risultato negativo, e il valore rilevato risultava esiguo rispetto al cut-off.

Il Collegio sottolinea che, stante l’irripetibilità degli accertamenti, il pedissequo rispetto delle forme e la accurata verbalizzazione assumono valenza sostanziale. Confermando quanto già statuito in sede cautelare, i risultati non sono affidabili per la violazione delle procedure che presidiano la genuinità dei dati. L’appello è pertanto respinto, con condanna del Ministero alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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