Dissesto del Comune e competenza della Commissione straordinaria di liquidazione nel giudizio (TAR Toscana n. 156 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di dissesto finanziario di un Comune costituisce evento che, per effetto delle norme sul riequilibrio finanziario dell’ente locale, rende inammissibili le azioni esecutive individuali, da intendersi comprensive del giudizio di ottemperanza. Il divieto di azioni esecutive non contrasta con la Costituzione e con la C.E.D.U. e non è precluso dal giudicato formatosi sull’accertamento del credito, quando i debiti rientrino nel piano di rilevazione della massa passiva ai sensi dell’art. 254, terzo comma, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue che, per l’estinzione dell’obbligazione, la competenza spetta alla Commissione straordinaria di liquidazione e non al Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza. La definitività del decreto ingiuntivo e il giudicato sulla sentenza di ottemperanza non attribuiscono alcuna priorità alla procedura esecutiva rispetto alla procedura di liquidazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo di pagamento, poi dichiarato esecutivo e irrevocabile, nei confronti del Comune. Con una precedente sentenza la Sezione aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Comune di dare esecuzione al decreto e nominando Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inadempimento.
Il Commissario delegato, con istanza depositata nel dicembre 2024, rappresentava l’intervenuto dissesto finanziario dell’ente a decorrere da una delibera consiliare del 2023 e chiedeva chiarimenti in ordine alla competenza all’estinzione dell’obbligazione, ossia se spettasse alla Commissione straordinaria di liquidazione o al Commissario ad acta. La società contestava la competenza della Commissione, sostenendo la prevalenza del giudicato formatosi anteriormente, e si rimetteva comunque alla decisione del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 1 del 2022 e n. 15 del 2020), che in fattispecie analoghe ha chiarito come la declaratoria di dissesto importi l’inammissibilità delle azioni esecutive individuali, comprensive del giudizio di ottemperanza.
Il divieto di azioni esecutive non contrasta con la Costituzione e con la C.E.D.U. e opera rispetto ai debiti rientranti nel piano di rilevazione della massa passiva, ossia maturati entro il termine indicato dall’art. 254, terzo comma, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000. La circostanza che il credito sia accertato in via giurisdizionale non consente di sottrarlo alla procedura liquidatoria.
La Corte sottolinea come l’esecuzione diretta nei confronti dell’ente frustrerebbe la ratio della gestione liquidatoria e pregiudicherebbe le funzioni ordinarie del Comune, in stato di insolvenza, prima del ritorno al riequilibrio finanziario. Tale interesse pubblico risulta prevalente, in base a un giudizio di bilanciamento e razionalità, rispetto agli interessi patrimoniali dei privati, ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali.
Nel caso concreto il debito è originario e maturato entro il termine richiamato dalla norma, sicché risulta inaccoglibile il rilievo della ricorrente volto ad attribuire priorità alla procedura di ottemperanza in ragione della definitività del decreto ingiuntivo o del giudicato sulla sentenza di ottemperanza.
I chiarimenti richiesti devono pertanto essere resi nel senso della competenza della Commissione straordinaria di liquidazione ai fini dell’estinzione dell’obbligazione, piuttosto che del Commissario ad acta. Il Tribunale provvede ai sensi dell’art. 114, settimo comma, c.p.a. e nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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