Plateatico non antistante: il terzo vanta interesse oppositivo, non diritto di veto (Cons. Stato n. 7827 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di occupazione del suolo pubblico per plateatico rilasciata, in via eccezionale, in spazio non antistante il pubblico esercizio richiedente, il titolare del locale finitimo non è attributario di un diritto di veto, ma di un mero interesse legittimo oppositivo al provvedimento ampliativo dell’altrui sfera giuridica. Il giudice che sindaca l’ottemperanza a una precedente sentenza di annullamento deve verificare completezza dell’istruttoria e della motivazione in relazione al principio di ragionevolezza e agli interessi come concretamente rappresentati dalle parti nel procedimento, nonché al precedente procedimento amministrativo. Non è insufficiente la motivazione che valorizzi la riqualificazione complessiva della piazza, la pregressa esistenza dell’occupazione e l’affidamento del richiedente. L’eventuale pregiudizio alla visibilità del negozio del terzo deve essere allegato e dimostrato in concreto, e non solo in astratto.

Il Fatto

Una società titolare di un esercizio di ristorazione in una piazza storica otteneva dal Comune una concessione di occupazione del suolo pubblico, poi parzialmente modificata, recante limitazioni a favore di altri esercizi commerciali: un corridoio in corrispondenza dell’ingresso di un negozio e l’obbligo di tenere chiuso l’ombrellone durante l’orario di apertura di altro esercizio. Su ricorso del titolare di quest’ultimo, il TAR annullava il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l’occupazione dello spazio antistante esercizi di terzi costituisce ipotesi eccezionale, da giustificare con ragioni specifiche.

Dopo la sentenza, il Comune accoglieva una nuova istanza della concessionaria e adottava due nuove concessioni. Il terzo proponeva ricorso per ottemperanza, con motivi aggiunti che determinavano la conversione del rito camerale in ordinario, impugnando i nuovi titoli. Il TAR, con la sentenza appellata, annullava la concessione più recente per violazione del regolamento plateatici comunale, escludendo la sufficienza del richiamo al progetto di riqualificazione della piazza. Propone appello la concessionaria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza. Il nucleo della decisione sta nella qualificazione della posizione soggettiva del terzo: l’art. 6 del regolamento comunale non gli attribuisce il potere di vietare l’occupazione con sedie e tavoli dell’area antistante le proprie vetrine, riconoscendogli solo un interesse legittimo oppositivo. La struttura della norma — una regola, un’eccezione e un temperamento dell’eccezione — non si converte in un diritto di veto in capo al finitimo.

Su questa premessa la Corte verifica completezza dell’istruttoria e della motivazione. Il parere della Commissione plateatici richiamato nei titoli concessori menziona la sentenza da ottemperare e l’opposizione del terzo: ciò dimostra, in modo inequivoco, lo svolgimento di una nuova istruttoria e la valutazione degli interessi contrapposti. In quel parere sono esplicitate anche le ragioni del bilanciamento, individuate nella riqualificazione complessiva della piazza e nel progetto speciale che ha uniformato aree occupate, modalità di utilizzo e coperture, con previsione di un ombrellone stabilmente infisso.

La Corte distingue il nuovo parere da quello che sorreggeva il provvedimento annullato: quest’ultimo si limitava a citare le note del terzo e a prendere atto dell’assenza di accordo, senza esplicitare le ragioni del loro superamento. Il progetto di riqualificazione, si precisa, non imponeva il rilascio della concessione, ma costituiva uno degli elementi da valutare ai fini della deroga alla regola generale, insieme alla peculiarità del sito e alla sua vocazione turistica.

La conclusione del TAR sull’insufficienza motivazionale è perciò erronea. Né il giudice di primo grado né il terzo hanno individuato il carattere sproporzionato ed eccessivo del pregiudizio effettivo e concreto alla visibilità del negozio, delle vetrine e dei prodotti: pregiudizio temperato dalle prescrizioni regolamentari e concessorie, allegato solo in astratto e non considerato nella sua dimensione reale. La motivazione dell’Amministrazione, fondata sul progetto di riqualificazione e sull’affidamento del richiedente, non risulta né irragionevole né lacunosa.

L’appello è dunque accolto e, in parziale riforma, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono rigettati anche quanto al provvedimento impugnato. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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