Progettista indicato nell’appalto integrato: no avvalimento, sì sostituzione dopo l’annullamento (Cons. Stato n. 7812 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato, disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023, il progettista indicato non è qualificabile come operatore economico, ma come prestatore d’opera professionale ai sensi dell’art. 2229 cod. civ., e dunque come collaboratore o ausiliario del concorrente. A tale soggetto non è pertanto consentito ricorrere all’avvalimento di cui all’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, riservato all’operatore economico in senso tecnico: egli deve possedere in proprio i requisiti speciali richiesti. La diversa disciplina dell’art. 66 del d.lgs. n. 36 del 2023, che equipara i professionisti agli operatori economici, opera solo negli appalti di servizi di architettura e ingegneria di sola progettazione. La sostituzione del progettista privo dei requisiti è in linea teorica ammissibile, purché non comporti una modificazione sostanziale dell’offerta; il limite temporale dell’aggiudicazione viene meno quando questa sia stata annullata con effetto retroattivo, perché il procedimento regredisce e la stazione appaltante riacquista il potere di valutare la sostituzione.

Il Fatto

La controversia riguarda un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del porto di un comune, con importo a base d’asta superiore a tre milioni e mezzo di euro. La società prima classificata si era avvalsa, per la progettazione, di un professionista indicato, il quale a sua volta aveva fatto ricorso alle capacità tecniche di un ulteriore progettista per dimostrare le esperienze pregresse richieste.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Basilicata, che accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’avvalimento del progettista indicato e precludendo la conversione in sostituzione, perché operazione consentita solo fino all’aggiudicazione. La prima classificata proponeva appello, deducendo l’avvenuta equiparazione dei professionisti agli operatori economici a opera del nuovo codice e l’omessa rimessione alla stazione appaltante della valutazione sulla sostituzione. La controinteressata riproponeva ex art. 101, comma 2, c.p.a. il motivo sul conflitto di interessi del progettista, per aver questi collaborato alla redazione del piano di fattibilità tecnico-economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato sull’appalto integrato, richiamando Cons. Stato, ad. plen., n. 13 del 2020, che ha qualificato il progettista indicato come prestatore d’opera professionale e non come offerente, e la giurisprudenza amministrativa siciliana (C.G.A.R.S. n. 276 del 2021) che lo ha definito collaboratore o ausiliario del concorrente. Ne deriva che egli non può accedere all’avvalimento, istituto riservato all’operatore economico in senso tecnico.

Il primo motivo di appello è respinto. L’art. 66 del d.lgs. n. 36 del 2023, che riconosce ai professionisti la qualità di operatori economici, riguarda gli appalti di sola progettazione, dove essi assumono la veste di concorrente in senso stretto. Nell’appalto integrato la posizione resta quella di collaboratore del concorrente. La disposizione invocata, inoltre, trova un precedente di analogo tenore nell’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016, il sistema normativo sul quale si è formato l’indirizzo della Plenaria: non vi è ragione di mutarlo.

Il secondo motivo è invece accolto. Il TAR, dopo aver annullato l’aggiudicazione, ha precluso alla stazione appaltante di valutare la sostituzione del progettista, sostituendosi così all’amministrazione in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. La sostituzione è ammessa a condizione che non determini una modificazione sostanziale dell’offerta tecnica, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 9923 del 2022, n. 7496 del 2024 e n. 1187 del 2026, nel quadro della modificabilità soggettiva dei raggruppamenti riconosciuta da ad. plen. n. 2 del 2022.

Il limite temporale dell’aggiudicazione, pur posto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 1226 del 2025), non opera nel caso concreto: l’annullamento ha effetti retroattivi e ha determinato la regressione del procedimento, riattivando la posizione dell’operatore che intenda modificare la propria compagine organizzativa. Il disciplinare di gara, del resto, non attribuisce punteggi alla qualità soggettiva dei progettisti, ma valuta in termini oggettivi la qualità della progettazione esecutiva.

Il motivo riproposto sul conflitto di interessi è rigettato. L’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 impone a chi invoca il conflitto di provare la minaccia all’imparzialità su presupposti specifici e documentati; la controinteressata ha formulato affermazioni generiche. Il piano di fattibilità è stato messo integralmente a disposizione di tutti i concorrenti, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 3007 del 2024, e non si configura alcuna asimmetria informativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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