POC e diritti edificatori: osservazioni irrilevanti e affidamento non tutelabile (TAR Emilia-Romagna n. 590 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che per errori di fatto, abnormità o irrazionalità. Il rigetto delle osservazioni presentate dai privati allo strumento urbanistico non richiede una motivazione dettagliata, perché le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo e non fondano alcuna aspettativa tutelata. La sopravvenienza normativa regionale che impone il contenimento del consumo di suolo integra un factum principis non imputabile all’Amministrazione e non consente di configurare un affidamento meritevole di tutela in capo al privato titolare di accordi urbanistici pregressi. L’art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 subordinava comunque l’accordo alla condizione sospensiva del recepimento nel piano e della conferma delle sue previsioni nell’atto approvato.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il terzo Piano Operativo Comunale, deducendo che lo strumento urbanistico le aveva definitivamente negato i diritti edificatori che l’Amministrazione si era impegnata a riconoscerle con un accordo ex art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 sottoscritto nel 2008 e poi integrato.
La ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del rigetto della propria osservazione, liquidata come non pertinente, la disparità di trattamento rispetto a soggetti titolari di accordi più recenti e la lesione del legittimo affidamento, aggravata dal fatto che la modifica del PSC aveva reso non più approvabile la proposta di accordo operativo. Il Comune e le controinteressate, destinatarie dei diritti edificatori residui, hanno eccepito la tardività e la carenza di interesse e hanno concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari, risultando il ricorso infondato nel merito. Il punto di partenza è la L.R. Emilia Romagna n. 24/2017, che ha indicato quale obiettivo della pianificazione il contenimento del consumo di suolo: in coerenza, il Comune ha approvato nel 2021 una variante al PSC che ha ridotto di quasi il 70% la capacità insediativa residenziale in area libera. Poiché tale provvedimento non è stato impugnato, la riduzione non è più discutibile.
Il POC, dovendo operare scelte a fronte della ridotta capacità edificatoria, ha privilegiato gli areali vicini ad ambiti già avviati e l’adempimento di accordi già eseguiti dai privati con trasferimento di aree al Comune. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le scelte urbanistiche sono sindacabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità (cfr. C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2962/2024): nessuno di tali vizi ricorre, perché entrambi i criteri di selezione risultano non irragionevoli e si mantengono nel perimetro del logico e del razionale.
Quanto all’osservazione, la motivazione è sintetica ma emerge l’estraneità della richiesta rispetto ai criteri-guida del Piano, in particolare all’obiettivo del contenimento del consumo di suolo. La ricorrente era consapevole che il Comune non disponeva di sufficienti diritti edificatori, e i destinatari dei residui soddisfacevano i criteri preferenziali; risulta inoltre che parte delle aree da trasferire non era stata ceduta. Per giurisprudenza costante le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede motivazione dettagliata (cfr. C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2535/2024).
Il Tribunale ha escluso poi l’affidamento meritevole di tutela: la sopravvenienza normativa regionale, che ha imposto la drastica riduzione del consumo di suolo con l’obiettivo del saldo zero entro il 2050 e il limite del 3 per cento del territorio urbanizzato, costituisce un factum principis non imputabile all’Amministrazione (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza n. 192/2019). Gli accordi pregressi non differenziano la posizione giuridica della ricorrente, tanto più che l’art. 18 L.R. n. 20/2000 subordinava l’accordo alla condizione sospensiva del recepimento nel piano e della conferma delle previsioni nel piano approvato.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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