Polizia locale in Servizio autonomo e qualifica apicale del Comandante (TAR Puglia n. 1137 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale, divenuta residuale dopo la riforma del Titolo V, non costituisce titolo generale e indifferenziato di disciplina di ogni profilo ordinamentale del relativo apparato. La norma regionale che attribuisce al Comandante della polizia locale la qualifica e posizione apicale previste per il personale dell’ente va interpretata in senso costituzionalmente orientato: essa si riferisce alla posizione apicale nella singola struttura autonoma del servizio, non all’intera organizzazione comunale, perché diversamente invaderebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Il Comune conserva la discrezionale potestà di organizzare la polizia locale in Corpo, Settore o Servizio, purché sia salvaguardata l’autonomia del vertice nell’esercizio delle funzioni attribuitegli in via esclusiva dalla legge. Ne deriva la legittimità dell’affidamento della direzione del servizio a un funzionario dell’area delle elevate qualificazioni, nel rispetto del CCNL Funzioni locali.
Il Fatto
Con deliberazione n. 88 del 6 maggio 2025, la Giunta comunale ha approvato la nuova macrostruttura dell’ente, articolandola in cinque Aree e in un Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile, quest’ultimo assegnato a un dipendente inquadrato nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni e posto alle dipendenze funzionali del Sindaco.
Il ricorrente, all’epoca Comandante del Corpo di Polizia Municipale e titolare di incarico dirigenziale, ha impugnato l’atto deducendo che la nuova organizzazione ne avrebbe comportato il declassamento, con perdita della qualifica dirigenziale o del ruolo di Comandante. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame e, nel corso del giudizio, ha prospettato il sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse. Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame di tali rilievi preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della competenza regionale. Richiamando la giurisprudenza costituzionale — Corte cost. n. 69 del 2023, n. 129 del 2021, n. 236 del 2020, n. 116 del 2019, n. 141 del 2012 e n. 167 del 2010 — il Tribunale ricorda che la polizia amministrativa locale è materia di competenza residuale regionale, ma che tale competenza non è insensibile alle norme statali poste nell’ambito di competenze trasversali, né all’autonomia degli enti locali riconosciuta dagli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost.
Su questa base il Collegio accoglie la lettura proposta dal Comune dell’art. 11, comma 2, legge reg. Puglia n. 37/2011. La disposizione, nello stabilire che il Comandante riveste “la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza”, non può essere intesa come imposizione della qualifica dirigenziale: diversamente la legge regionale invaderebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Il riferimento va pertanto letto come posizione apicale nella singola struttura autonoma della polizia locale.
L’interpretazione è confortata da indici sistematici interni alla stessa legge regionale. L’art. 8 vieta che il corpo o servizio di polizia locale costituisca struttura intermedia di settori più ampi o sia posto alle dipendenze del dirigente di altro settore: se l’art. 11 avesse imposto l’incardinamento in Area, quella previsione sarebbe priva di senso. Il comma 1 dello stesso art. 11, d’altra parte, riconosce la piena autonomia organizzativa dei Comuni nel rispetto del CCNL, autonomia che il comma successivo violerebbe ove letto diversamente.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui la polizia locale può essere organizzata in Servizio autonomo anche senza costituire struttura di massima dimensione: TAR Marche n. 314 del 2024, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 479 del 2022 e Cons. Stato n. 2817 del 2012. L’unico limite è la salvaguardia dell’autonomia funzionale del vertice per le prerogative di cui all’art. 9 legge n. 65/1986.
Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio esclude che la rotazione ordinaria di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), legge n. 190/2012 possa essere neutralizzata dalla pretesa infungibilità del posto di Comandante, richiamando Cass. n. 5191 del 2019 e il principio secondo cui la qualifica dirigenziale esprime solo l’idoneità professionale a svolgere incarichi, con esclusione di un diritto soggettivo alla loro conservazione. Il motivo sull’incremento di spesa è respinto in presenza della certificazione di invarianza della spesa contenuta nella deliberazione. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate in ragione della novità della questione e di un precedente difforme.
Nota della Redazione
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