VIA di competenza statale e sindacato sulla discrezionalità tecnica ambientale (TAR Emilia-Romagna n. 1669 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale, anche quando reso in sede statale su progetto di messa in produzione di pozzo di idrocarburi, non si esaurisce in un mero accertamento tecnico, ma integra una discrezionalità amministrativa di bilanciamento tra interessi pubblici e privati contrapposti. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò entro i limiti della violazione di legge e dell’eccesso di potere, potendosi censurare la valutazione solo per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o errore di fatto. Il principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE opera esclusivamente in presenza di incertezza scientifica sul rischio, e non quando le esternalità negative siano conosciute e ponderate. La perentorietà dei termini del procedimento di VIA ex art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 rileva ai soli fini della performance, della responsabilità del funzionario e del risarcimento, senza determinare esaurimento del potere.

Il Fatto

La società titolare di un permesso di ricerca idrocarburi aveva realizzato nel 2002 un pozzo mineralizzato a gas in area ricadente in zona di protezione speciale, in prossimità di sito di interesse comunitario e del Parco regionale del Delta del Po. Rinvenuto il gas, la società ha chiesto la concessione di coltivazione e attivato la procedura di VIA, dapprima dinanzi alla Regione e poi, per effetto dello ius superveniens che ha attratta la competenza allo Stato, dinanzi al Ministero dell’ambiente.

La Regione, che aveva espresso parere contrario richiamando il principio di precauzione, ha impugnato il decreto ministeriale di giudizio positivo di compatibilità ambientale insieme ai pareri presupposti. In corso di causa ha rinunciato al primo motivo, per sopravvenuta caducazione del piano delle aree idonee e abrogazione della norma richiamata, insistendo sugli altri due.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto ricostruito i limiti del proprio sindacato. La valutazione di impatto ambientale esprime una funzione di indirizzo politico-amministrativo, volta al corretto uso del territorio e al bilanciamento di interessi urbanistici, naturalistici, paesistici e di sviluppo economico. Ne deriva l’ammissibilità di clausole prescrittive e la sindacabilità dell’atto solo per palesi vizi di logicità o travisamento del quadro fattuale, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. IV, n. 7884 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1761 del 2022.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che la durata pluriennale del procedimento inficiasse il provvedimento. La perentorietà dei termini ex art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 non comporta silenzio-assenso né consumazione del potere, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6200 del 2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2126 del 2021. La complessità istruttoria e l’entrata in vigore di nuova disciplina tecnica giustificavano il ritardo, senza lesione dei canoni di ragionevolezza ed efficienza.

Sul terzo motivo il collegio ha escluso l’operatività del principio di precauzione: le esternalità dei pozzi in termini di subsidenza e micro-sismicità sono note e sono state oggetto di ponderazione, con apposizione di prescrizioni su falda, subsidenza, scolo dei canali e mitigazione sulla fauna. Il riferimento a uno studio scientifico sulla necessità di una metodologia standardizzata non confuta il metodo seguito dall’amministrazione, ma ne sollecita l’introduzione per il futuro.

Anche il rilievo sull’uso di un unico GPS per la calibrazione è stato respinto, non esistendo una metodologia unica accreditata. Quanto alle infrastrutture idrauliche e agli habitat protetti, il TAR ha valorizzato gli approfondimenti universitari e le prescrizioni di monitoraggio, rilevando che la ricorrente non ha dimostrato l’inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali. Il ricorso è pertanto in parte estinto per rinuncia e per il resto infondato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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