Terzo condono: nelle aree vincolate insanabili le opere con aumento di volumetria (TAR Sicilia n. 3222 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo ove ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Non è dunque sanabile l’intervento che comporti aumento di volumetria, anche a prescindere dalla distinzione tra volumi tecnici e non. La declaratoria di illegittimità della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica, ad opera della Corte cost. n. 252/2022, ha confermato il carattere ostativo del vincolo relativo. Nel procedimento di sanatoria paesaggistica non è configurabile il silenzio assenso, stante il divieto dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Soprintendente dei beni culturali e ambientali ha dichiarato di non poter esprimere valutazioni di merito sull’accertamento di compatibilità paesaggistica, qualificando gli abusi come rientranti nella tipologia 1 dell’allegato alla l. n. 47/1985 e quindi insanabili. Gli interventi consistevano nell’ampliamento di un fabbricato a destinazione abitativa, mediante un nuovo vano adiacente al piano terra, e nello spostamento di un tamponamento nel vano salone.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 17 della l.r. n. 4/2003 e dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, sostenendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso e la conseguente necessità di un intervento in autotutela, nonché l’irrilevanza della sentenza costituzionale per essere il rapporto esaurito. In via subordinata ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo nella definizione del procedimento di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, sul rilievo che nei suoi confronti è stata proposta azione risarcitoria. Nel merito ha confermato l’insanabilità degli interventi, richiamando la circolare dell’Assessorato regionale n. 2 del 30 dicembre 2022 e la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 nella parte in cui ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Il Tribunale ha ricostruito le condizioni cumulative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023 e n. 8781/2022: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettavano tre delle quattro condizioni, poiché le opere non rientravano tra gli interventi edilizi minori, comportavano aumento di volumetria e risultavano realizzate nel 2002, dopo l’apposizione del vincolo risalente al d.m. del 23 giugno 1956.
Quanto al profilo paesaggistico, la sentenza ribadisce che rileva la creazione di qualsiasi volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, richiamando Cons. Stato n. 4123/2023, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Da ciò l’infondatezza della censura di difetto di motivazione rafforzata, non sussistendo alcun obbligo di bilanciamento ulteriore.
Anche il primo motivo è stato respinto. Il silenzio assenso ex art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 non poteva formarsi, riferendosi la norma a istanze di condono diverse e non risultando attivato il procedimento ivi previsto. L’art. 46 della l.r. n. 17/2004, che ammetteva il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della l.r. n. 5/2011, come confermato dalla Corte cost. n. 155/2021, con conseguente applicazione del divieto dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Quanto ai rapporti esauriti, il procedimento di condono era ancora in corso al momento della pronuncia costituzionale.
La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova degli elementi costitutivi, secondo il principio dispositivo di cui all’art. 2697 cod. civ. e i richiami a Cons. Stato n. 8259/2023 e n. 8644/2022: il ritardo nella definizione dell’istanza era ascrivibile alla condotta della ricorrente, che ha completato il deposito documentale solo nel 2023. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione con l’Amministrazione regionale.
Nota della Redazione
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