Silenzio sull’accesso agli atti e interesse strumentale del proprietario (TAR Sicilia n. 3115 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, spetta a chi dimostri di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’interesse all’ostensione non può essere esercitato per finalità meramente esplorative o di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Esso va tuttavia riconosciuto ogni qualvolta il documento sia strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva, anche solo in via potenziale, senza che sia necessario dimostrare una lesione attuale della posizione. Il nesso di strumentalità va inteso in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non postula la fondatezza della pretesa sostanziale. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza integra illegittimità e giustifica l’accoglimento della domanda ostensiva.

Il Fatto

I ricorrenti sono titolari di diritti reali su immobili ubicati nel territorio del Comune di Lipari, in località contigua all’area in cui l’amministrazione intendeva realizzare un progetto di movimentazione dei rifiuti. Il progetto prevedeva il trasferimento delle attività di gestione dei rifiuti dall’area dell’eliporto a una zona adiacente alle proprietà dei ricorrenti.

Per valutare le possibili ricadute dell’iniziativa sul godimento dei propri beni, i ricorrenti presentarono istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, acquisita al protocollo comunale in data 5 maggio 2025. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della medesima legge, l’amministrazione non fornì alcun riscontro. I ricorrenti adirono quindi il TAR, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di interesse legittimante fissata dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990: l’accesso spetta a chi sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 3599 del 2025), il Tribunale esclude che l’istanza possa servire a finalità meramente esplorative o a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Il Collegio precisa però che l’accesso va riconosciuto quando il documento richiesto sia strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva, anche solo potenziale, senza necessità di dimostrare una lesione già in atto. La strumentalità assume così una nozione ampia, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017, Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016 e TAR Sicilia, Catania, n. 894/2023.

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che i ricorrenti, in qualità di proprietari di immobili contigui all’area interessata dal progetto, vantano un interesse diretto, concreto e attuale alla visione degli atti. La conoscenza dei documenti risulta indispensabile per valutare le ricadute dell’iniziativa sulla loro sfera giuridico-patrimoniale, con riguardo al diritto di proprietà, alla tutela della salute e all’integrità del contesto ambientale.

Il nesso di strumentalità concreta tra atto richiesto e posizione soggettiva è dunque pacifico ed è confermato dalle finalità difensive indicate nell’istanza, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. L’interesse all’accesso non richiede la fondatezza della pretesa sostanziale, ma solo un nesso di strumentalità astratta, nella specie sussistente. Il silenzio del Comune è pertanto illegittimo e la domanda va accolta integralmente, con ordine di adempimento entro trenta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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