Carta docente e retribuzione professionale: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 371 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente e la retribuzione professionale docenti è fondato quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 legittima la proposizione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta in ragione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 10 del 3 gennaio 2024, è stato dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2022-2023. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato conseguentemente condannato a mettere a disposizione la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La stessa sentenza ha riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNL del 15.03.2001, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 977,66, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio dalla notifica, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto processuale del ricorso, costituito dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice. La notifica risulta effettuata, e la ritualità della proposizione del ricorso è affermata espressamente.
Nel merito, il Tribunale ha verificato l’attualità dell’inadempimento. Dal fascicolo non risulta che la sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza sia stata eseguita. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha offerto alcuna prova contraria né ha documentato l’avvenuto pagamento o la concreta attribuzione del beneficio.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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