Indennità trasferimento d’autorità e dichiarazioni di gradimento del militare (Cons. Stato n. 1258 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni di gradimento di sede rilasciate dai militari movimentati a seguito di soppressione di reparto non modificano la natura officiosa del trasferimento. Esse comportano acquiescenza alla sola individuazione della nuova sede e rendono inammissibili, per carenza di interesse, le iniziative contenziosе avverso quella individuazione. Non incidono invece sul diritto di credito all’indennità, che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti: tale diritto può essere oggetto solo di rinuncia o di remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., con condizioni diverse e non sovrapponibili a quelle dell’acquiescenza. Integra trasferimento d’autorità, con conseguente spettanza dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001, il trasferimento disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione, anche quando il militare sia stato invitato a esprimere una preferenza tra le sedi.

Il Fatto

I militari ricorrenti, in servizio presso reparti dell’Aeronautica Militare, sono stati trasferiti a seguito di un provvedimento di riordino della forza armata, che ha comportato la soppressione delle sedi originarie. Hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001; l’amministrazione ha respinto l’istanza.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9450/2023, ha respinto il ricorso in primo grado. Ha ritenuto che i militari, presentando domanda di trasferimento verso le sedi gradite e accettando la movimentazione senza oneri, avessero rinunciato ai benefici economici, con remissione del debito ex art. 1236 c.c. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2016, reso proprio in tema di dichiarazioni di gradimento di sede, e la sua recente applicazione da parte della Sez. II n. 3420 del 2025. La natura officiosa del trasferimento resta ferma anche quando il militare esprima una preferenza. L’acquiescenza riguarda solo l’individuazione della sede e non tocca il diritto di credito all’indennità.

La Corte distingue nettamente i due piani: il diritto soggettivo alla provvidenza economica e l’interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere organizzatorio. La rinuncia o la remissione del debito richiedono condizioni ulteriori rispetto agli elementi costitutivi dell’acquiescenza. Non basta, dunque, la presentazione della domanda di trasferimento per ritenere estinta l’obbligazione dell’amministrazione.

Sul piano qualificatorio il Collegio ribadisce che integra trasferimento d’autorità quello disposto per soddisfare in via prioritaria l’interesse pubblico, e non le esigenze personali o familiari del dipendente. La natura autoritativa non viene meno quando l’amministrazione, a fronte di una rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, inviti il militare a esprimere il gradimento per un’altra sede. Decisiva resta la causa del movimento: anche in tal caso il trasferimento origina da una scelta esclusiva dell’amministrazione (richiamate Sez. II n. 8615 del 2023, n. 3499 del 2021, Sez. IV n. 4029 del 2020).

Applicando tali coordinate, il trasferimento oggetto di causa è qualificato come d’ufficio, perché inquadrato nel piano di ricollocazione del personale e diretto a esigenze riorganizzative. Irrilevante la circostanza che l’amministrazione abbia sollecitato la domanda di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l’accoglimento. Ciò che conta è la causa del movimento necessitato, da rinvenire nell’interesse pubblico prioritario, a nulla rilevando l’eventuale occasionale soddisfazione di esigenze personali.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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