Risarcimento per ritardo e interdittiva antimafia: oneri probatori e potere sostitutivo (TAR Toscana n. 2113 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le azioni di condanna avverso l’inerzia della pubblica amministrazione non si sottraggono al regime ordinario dell’onere della prova: chi agisce deve dimostrare il pregiudizio subito e il nesso causale con il comportamento omissivo, non essendo sufficiente allegare un antecedente della fattispecie dannosa. In materia di interdittiva antimafia, il danno risarcibile deriva dal provvedimento finale di esclusione adottato dalla stazione appaltante e non dalla proposta della commissione giudicatrice, sicché la mera proposta non integra il pregiudizio. Quanto all’indennizzo da ritardo ex art. 28 del d.l. n. 69/2013, il rapporto di specialità rispetto all’art. 2-bis della legge n. 241/1990 impone all’istante di azionare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore dei rifiuti e del trasporto conto terzi. Dopo una richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla white list, la prefettura adottava nei suoi confronti un’informazione interdittiva antimafia. La società otteneva poi dal tribunale l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, che si concludeva con un decreto di esito favorevole, e trasferiva la sede sociale in altra provincia, dove veniva iscritta alla relativa white list.

La società presentava quindi alla prefettura originaria un’istanza di revoca dell’interdittiva, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, rimasta senza riscontro. Proponeva ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento della fondatezza dell’istanza, la nomina di un commissario ad acta, il risarcimento del danno e, in subordine, l’indennizzo da ritardo. Il ricorso avverso il silenzio era dichiarato improcedibile con sentenza parziale; il Collegio tratteneva in decisione le sole azioni risarcitoria e indennitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le domande per infondatezza nel merito, dichiarando assorbite le ulteriori eccezioni dell’Avvocatura. Il rilievo decisivo è la mancata prova del nesso causale e del pregiudizio, gravante sul soggetto che agisce secondo un principio applicato anche in ambito amministrativo, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4507 del 2025 e n. 3844 del 2025.

Quanto all’esclusione da una gara, la ricorrente ha depositato solo il verbale con cui la commissione ha proposto l’esclusione. Manca la dimostrazione che la stazione appaltante abbia recepito la proposta e in quale data. Il provvedimento di esclusione è di pertinenza della stazione appaltante e non della commissione giudicatrice, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 6873 del 2024 e sez. VI, n. 7419 del 2021: l’azione è quindi mal posta, perché rivolta a un antecedente e non all’atto finale lesivo.

Analoga carenza probatoria riguarda il subappalto, non risultando che sia stato negato dopo gli atti interlocutori della stazione appaltante; il diniego di credito, di cui non è provata nemmeno la linea richiesta; la sospensione del rating di legalità disposta da A.N.A.C., priva di dimostrazione di perdite patrimoniali o mancato guadagno. Il potere equitativo del giudice non può surrogare l’assenza dei dati essenziali.

Sull’azione subordinata, il Collegio esclude rilievo all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, operando il rapporto di specialità dell’art. 28 del d.l. n. 69/2013 per i procedimenti relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, secondo TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 16116 del 2024. Il secondo comma di tale norma condiziona l’indennizzo alla preventiva attivazione del potere sostitutivo entro venti giorni, evenienza non dimostrata: la domanda non può trovare accoglimento, in linea con Cons. Stato, sez. II, n. 526 del 2025 e la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Le spese dell’intero giudizio sono regolate secondo la soccombenza delle amministrazioni sull’azione in materia di silenzio, fondata per il tardivo riscontro, con condanna al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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