Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sardegna n. 1219 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’Amministrazione abbia eseguito solo una parte del giudicato, restando inadempiuta sull’obbligazione principale di pagamento. L’art. 114 cod. proc. amm. consente l’esecuzione in via sostitutiva della parte non attuata, anche mediante l’organo dirigenziale interno alla stessa Amministrazione debitrice. La nomina del commissario è giustificata dall’inerzia persistente, nonostante i solleciti, e dall’assenza di indicazioni utili per una soluzione bonaria. All’attività commissariale non consegue alcun compenso quando sia affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 282/2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 1.500,00 euro, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, notificata e non impugnata, era divenuta irrevocabile.

Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al decisum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempienza e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato l’esistenza di un giudicato definitivo e l’attualità dell’obbligo di esecuzione. La circostanza che l’Amministrazione avesse provveduto alla sola liquidazione delle spese legali è stata valutata come ottemperanza parziale, non idonea a soddisfare l’obbligazione principale costituita dal riconoscimento del capitale.

Alla camera di consiglio la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una definizione bonaria della controversia. Secondo il TAR, questo atteggiamento conferma l’inerzia dell’Amministrazione e rende necessario l’intervento sostitutivo del giudice.

Il percorso argomentativo richiama l’art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’attuazione del giudicato. Accertata la perdurante inesecuzione della parte di decisum relativa al capitale, il Collegio ha ritenuto di dover nominare il commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva.

Quale commissario è stato individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di qualsiasi compenso commissariale.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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