Porto d’armi, diniego confermativo non impugnabile e riabilitazione penale (TAR Lazio n. 456 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Prefettura, in assenza di una rinnovata istruttoria e senza nuove ragioni, ribadisce il diniego di revoca del divieto di detenere armi già espresso con un precedente provvedimento, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso. La riabilitazione intervenuta in sede penale non vincola né esaurisce la discrezionalità dell’Amministrazione dell’interno nel valutare l’affidabilità del soggetto ai fini delle licenze di polizia. In materia di detenzione e porto d’armi non esiste un diritto soggettivo, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su elementi probabilistici e su circostanze assistite da fumus, senza richiedere un accertato abuso nell’uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente era stato destinatario, nel 2003, di un decreto prefettizio che gli vietava la detenzione di armi da fuoco, adottato dopo un controllo di polizia in cui era stato trovato in compagnia di soggetti con precedenti penali e in possesso di sostanze stupefacenti. Seguiva una condanna, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per detenzione e porto illegale di un fucile da caccia modificato e per l’abbattimento di volatili non cacciabili; pena divenuta irrevocabile nel 2008. Ottenuta successivamente la riabilitazione, il ricorrente ha chiesto nel 2018 la revoca del divieto, ricevendo un primo diniego nel maggio dello stesso anno.

Reiterata l’istanza nel luglio 2019, la Prefettura ha opposto un nuovo rigetto nel marzo 2021, rilevando che la riabilitazione penale non elide la discrezionalità amministrativa e rinviando alle determinazioni già assunte. Il ricorrente ha impugnato tale nota, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa considerazione della riabilitazione, oltre alla violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere la nota impugnata un atto meramente confermativo della precedente determinazione del 2018, mai gravata. Il Collegio accoglie l’eccezione, richiamando la distinzione tra conferma in senso proprio — provvedimento adottato in esito a una rinnovata istruttoria, che sostituisce integralmente il precedente — e atto meramente confermativo, adottato in assenza di nuova istruttoria.

Il Tribunale rileva che la nota del 2021 si limita ad affermare che la riabilitazione non incide sulla discrezionalità dell’ufficio e che non sussistono condizioni per rivalutare le determinazioni precedenti, richiamate per relationem. Manca, dunque, qualsiasi nuova ragione: si tratta di mera conferma di una valutazione negativa già resa nota con la nota del 2018, che costituisce l’atto autonomamente lesivo non impugnato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio esamina comunque il merito, ove il gravame è infondato. In tema di detenzione e porto d’armi l’Autorità gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto a tutela della pubblica incolumità, non esistendo un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi. Le ragioni del diniego non richiedono un accertato abuso nell’uso delle armi: è sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne, e la valutazione può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da fumus, come affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Alla luce di tale ampia discrezionalità, estesa anche ai provvedimenti di riesame, il Tribunale non ravvisa motivi per imporre all’Amministrazione di tornare sul giudizio di inaffidabilità, né lo ritiene manifestamente irragionevole o sproporzionato, stante la natura cautelare del provvedimento a tutela della pubblica incolumità. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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