Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2014 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., requisito divenuto non più necessario dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia. Il ricorso per ottemperanza è pertanto procedibile quando la notifica del titolo dotato di attestazione di conformità sia intervenuta presso la sede del debitore prima della sua proposizione e sia decorso il termine. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, per evitare locupletazioni e sanzioni troppo afflittive nei confronti del debitore pubblico.
Il Fatto
Il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere a tre docenti il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 ciascuna per l’anno scolastico 2023/2024, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore. La sentenza è stata notificata al Ministero il 28 aprile 2025, con attestazione di conformità all’originale, a valere come titolo per l’esecuzione forzata.
Gli interessati hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sì che il ricorso è procedibile.
Il punto giuridico centrale riguarda la delimitazione del concetto di titolo esecutivo. Il Tribunale chiarisce che la norma si riferisce all’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente. Esso differisce dalla spedizione in forma esecutiva, che, in base all’art. 475 cod. proc. civ., costituiva requisito necessario perché le sentenze fossero portate a esecuzione secondo il rito civile.
Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa, e nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
La domanda di astreinte viene invece respinta. Il comma 4, lett. e), dell’art. 114 cod. proc. amm. esclude le misure di coercizione indiretta quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che impone di considerare le peculiari condizioni del debitore pubblico. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale