Diniego rinnovo porto d’armi per rapporto di affinità con soggetto controindicato (TAR Calabria n. 2064 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi è legittimo solo se la motivazione dà conto di circostanze di fatto specifiche e attuali, idonee a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente. La mera sussistenza di un rapporto di affinità con persona pregiudicata o controindicata, in assenza di convivenza e di frequentazione, non è sufficiente. In sede di rinnovo la motivazione deve essere più rigorosa, perché il rapporto familiare era già noto all’Amministrazione al momento del precedente rilascio e non costituisce fatto nuovo. La discrezionalità dell’Autorità di P.S. resta ampia, ma è sindacabile sotto il profilo della logicità, razionalità e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Questura aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo. Il diniego si fondava sul rapporto di affinità con un cognato, persona non convivente e titolare di rilevanti precedenti penali e di polizia, oltre che sull’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla materia.

Il ricorrente deduceva eccesso di potere: l’atto si reggeva sul solo legame parentale, senza indicare ragioni ulteriori di pericolo per la sicurezza pubblica, senza segnalare frequentazioni o un contesto socio-ambientale incompatibile con la detenzione delle armi. Il potere discrezionale, si osservava, non è indiscriminato e resta censurabile per violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Le Amministrazioni resistenti depositavano documentazione a sostegno dell’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e individua il vizio centrale nella carenza di istruttoria e nella motivazione insufficiente. Il diniego si basa sulla mera esistenza del rapporto di affinità con un terzo “controindicato”. La motivazione, pur ampia, resta sul piano delle enunciazioni di principio, ipotizzando una possibile cessione dell’arma senza ancorare il timore a elementi concreti.

Il Tribunale sottolinea un dato qualificante: nel caso di specie si tratta di un rapporto di affinità e non di stretta parentela, con esclusione esplicita della convivenza. La giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione è inoltre per lo più risalente e contrasta con l’orientamento secondo cui il diniego deve essere motivato su fatti specifici. L’Autorità di P.S. non può limitarsi a evidenziare il vincolo di parentela con persone pregiudicate senza valutare concretamente l’affidabilità e la probabilità di abuso delle armi (richiamato TAR Sicilia, Pa, n. 3069/2022).

La motivazione era tanto più necessaria perché si procedeva al rinnovo e non al primo rilascio. Il rapporto di affinità era preesistente al precedente rilascio e non costituiva un fatto nuovo idoneo a fondare i dubbi di affidabilità. L’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché quel medesimo rapporto, giudicato non ostativo in sede di rilascio, divenisse ostativo in sede di rinnovo. Il rapporto dei Carabinieri richiamato nell’atto non aggiunge alcuna controindicazione ulteriore.

Il diniego avrebbe dovuto sostenersi con l’evidenza di fatti concreti, verificatisi dopo il rilascio, capaci di giustificare il giudizio prognostico negativo. Il potere resta ampiamente discrezionale, ma deve rispettare i canoni di logicità, razionalità e proporzionalità. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e c.u.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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