Motivazione insufficiente del parere del Comitato di verifica sulle cause di servizio (TAR Puglia n. 1410 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che si limiti ad affermare in modo assertivo e apodittico che una nuova infermità costituisce mera descrizione nosografica della patologia già scrutinata è affetto da carenza di motivazione. L’ampia discrezionalità tecnica dell’organo consultivo non esime dal dare conto dell’iter logico-clinico seguito, tanto più quando la valutazione della Commissione medica ospedaliera abbia qualificato la patologia in termini ulteriori e distinti. La motivazione non può essere integrata in sede giudiziale dalla relazione dell’Amministrazione, che costituisce eterointegrazione inammissibile della valutazione clinica. Ne consegue l’annullamento del decreto ministeriale e del presupposto parere, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione. Non è invece invocabile, nel procedimento de quo, la violazione delle formalità partecipative, né la disparità di trattamento fondata su pareri resi in autonomia caso per caso.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva chiesto nel 2010 il riconoscimento della dipendenza dal servizio, anche ai fini dell’equo indennizzo, di una infermità. Il procedimento si era chiuso negativamente con parere del CVCS recepito con decreto del Direttore generale della previdenza militare e della leva del 14 maggio 2018, rimasto inoppugnato. In quella sede l’organo consultivo aveva escluso disagi e strapazzi di particolare intensità e fattori individuali prevalenti sotto il profilo concausale.

Con successiva istanza del 12 novembre 2018 l’interessato ha chiesto il riconoscimento di una distinta infermità e la rivalutazione della precedente. Il CVCS, con parere del 7 luglio 2022 recepito con decreto del 3 agosto 2022, ha ritenuto di non dover esprimere un nuovo giudizio, trattandosi di descrizione nosografica della medesima patologia già esaminata. Da qui l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le censure che non colgono il nucleo del provvedimento. È esclusa la pretesa assorbenza della valutazione della C.M.O., stante la competenza esclusiva del Comitato di verifica in materia di dipendenza dell’infermità dal servizio. Non sussiste la violazione delle formalità partecipative, non invocabili nel procedimento in esame secondo ampia e prevalente giurisprudenza. Neppure è configurabile la lamentata disparità di trattamento, in ragione della diversità e autonomia dei pareri espressi caso per caso.

Risulta invece centrata la censura di carenza di motivazione. L’organo consultivo si è limitato, in senso assertivo e apodittico, ad affermare che la nuova infermità sarebbe solo descrizione nosografica della medesima patologia, complicata o diffusasi. Una simile enunciazione non dà conto dell’iter logico-clinico seguito e non confronta la nuova diagnosi con la qualificazione offerta dalla C.M.O.

Il Tribunale osserva che la stessa Amministrazione, nella relazione versata in atti, argomenta in modo ben più diffuso, sostenendo che la nuova infermità insista nel medesimo tratto interessato dalla precedente e che appaia plausibile, per il carattere degenerativo e progressivo delle patologie, una evoluzione del processo già all’origine dei primi disturbi.

Tali rilievi integrano però una obiettiva e inammissibile eterointegrazione della motivazione e della valutazione clinica, che non può colmare il deficit motivazionale del parere. Il vizio resta dunque sussistente e conduce all’annullamento del provvedimento e del presupposto parere, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione. Le particolarità della vicenda e la limitata fondatezza dei motivi giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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