Obbligo di istruttoria concreta sull’attualità del pericolo per il porto d’armi (TAR Sicilia n. 3703 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di detenere e portare armi è interesse del privato recessivo di fronte al ragionevole sospetto di abuso e alla tutela dell’incolumità pubblica, sicché il diniego può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale e su segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità. Il carattere discrezionale del giudizio non esonera però l’Amministrazione dal rispetto dei canoni di adeguatezza dell’istruttoria e di coerenza e ragionevolezza della motivazione. In tema di porto d’armi, il mero rapporto di parentela o affinità con persone pregiudicate non può fondare in termini automatici un giudizio di disvalore: occorre accertare in concreto se i vincoli siano tali da aumentare l’indice di probabilità di abuso, in relazione a specifici fatti o parametri quali la comprovata coabitazione, l’abituale frequentazione ovvero un giudizio di attualità del pericolo. La motivazione deve quindi dare conto delle circostanze specifiche e verificate, non limitarsi all’elenco dei rapporti familiari.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare per trentacinque anni della licenza di porto fucile per uso caccia, si vedeva rigettare dalla Questura di Catania, con decreto del 13.9.2024, la nuova istanza di rilascio. Il diniego richiamava il presupposto del precedente rigetto del 2013: il fratello dell’istante, coniugato con la sorella di un esponente di vertice della criminalità organizzata, avrebbe fornito assistenza al predetto durante la latitanza. La Questura riteneva che nulla fosse mutato rispetto agli elementi emersi nel 2013.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 11 e 43 T.U.L.P.S., carenza di istruttoria e difetto di motivazione, anche in ragione della revoca, disposta in sede prefettizia nel 2024, dell’divieto di detenzione armi emanato nel 2014 e del parere favorevole reso dalla stessa Questura sul punto. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’orientamento consolidato: la richiesta di porto d’armi è soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso e la revoca o il diniego possono fondarsi su valutazioni probabilistiche e su elementi di mero fumus, potendo assumere rilievo fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi. La discrezionalità va però esercitata nel rispetto dei canoni motivazionali e di coerenza logica, con un’istruttoria adeguata a evidenziare le circostanze di fatto da cui desumere la non completa affidabilità.
Su questa base il Tribunale accoglie le censure di carenza di istruttoria e di motivazione insufficiente e generica. Il provvedimento impugnato si limita a richiamare il quadro del 2013 e a respingere le difese dell’interessato, senza alcun cenno a semplici contatti del ricorrente con soggetti controindicati.
Il Collegio ribadisce che il mero rapporto parentale non può fondare in termini automatici un giudizio di disvalore o di prognosi negativa (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 195 del 2022). L’Amministrazione deve esplicitare le circostanze specifiche da cui desumere il concreto pericolo di abuso all’interno del contesto familiare, dovendo l’attendibilità dell’inferenza misurarsi con le concrete circostanze che qualificano il rapporto, quali la convivenza o l’abituale frequentazione (TAR Sicilia, Palermo, n. 2494 del 2025; TAR Sicilia, Catania, n. 2293 del 2025). Richiamando anche la circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020, il Collegio sottolinea che al mero elenco dei rapporti deve aggiungersi un approfondimento istruttorio che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo del destinatario.
L’esigenza istruttoria si imponeva a maggior ragione per il carattere risalente della vicenda e per la sopravvenuta revoca prefettizia del divieto di detenzione, che rendeva più pregnante la verifica di frequentazioni o contatti. Significativo, inoltre, il richiamo al parere in cui emergeva che non risultavano alla banca dati SDI fatti o controlli recenti con persone gravate da precedenti. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento e effetto conformativo sull’esercizio del potere, spese liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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