Illegittima l’esclusione per conflitto di interessi ricollegato all’esercizio del diritto di difesa (TAR Lazio n. 10627 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione esclude un soggetto privato da una procedura selettiva, qualificando come conflitto di interessi l’esercizio del diritto di difesa esperito nei propri confronti. La clausola convenzionale che richiede l’assenza di pendenze giudiziali o stragiudiziali deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che va riferita alla fase della candidatura e della stipula dell’accordo, non potendo costituire un divieto permanente di instaurare controversie future. L’esercizio della tutela giurisdizionale non può essere sanzionato o penalizzato dall’Amministrazione, pena la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. Inoltre, le controversie ritualmente notificate all’Amministrazione non integrano violazione di un obbligo informativo, ove la stessa sia comunque venuta a conoscenza della pendenza del contenzioso.
Il Fatto
Un’associazione impugnava il provvedimento ministeriale dell’8 gennaio 2025, con cui il Ministero dell’Istruzione aveva escluso il suo progetto ” -OMISSIS- ” dalla fase esecutiva presso le scuole selezionate, adducendo un sopravvenuto conflitto di interessi e la violazione della Convenzione stipulata nel dicembre 2022. L’Amministrazione riteneva che l’avvio di un contenzioso da parte dell’associazione, relativo ad un diverso progetto, configurasse una pendenza giudiziale ostativa ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, determinando la risoluzione automatica del rapporto per mancata comunicazione delle sopravvenienze. L’associazione contestava la ricostruzione, deducendo che la censura sanzionasse di fatto l’esercizio del proprio diritto di agire in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione, qualificando la fattispecie come controversia relativa alla fase di ammissione alla fase esecutiva del progetto, disciplinata da norme pubblicistiche, e non come controversia concernente l’esecuzione del rapporto, che resterebbe devoluta al giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure della ricorrente, evidenziando come il contenzioso attivato fosse stato ritualmente notificato all’Amministrazione, rendendo insussistente la dedotta violazione dell’obbligo informativo. Inoltre, la clausola convenzionale che impone l’assenza di pendenze giudiziali è stata interpretata restrittivamente, dovendo riferirsi esclusivamente al momento della candidatura e della stipula dell’accordo, e non potendo tradursi in un divieto perpetuo di adire il giudice.
La decisione richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di diritto di difesa quale principio supremo dell’ordinamento, ribadendo che non può essere riservato un trattamento deteriore al soggetto che abbia esercitato i propri strumenti di tutela giurisdizionale. Il Tribunale ha escluso che nella specie ricorressero le condizioni per ritenere legittima l’esclusione, non ravvisando alcun reale conflitto di interessi né alcuna violazione degli obblighi convenzionali.
Conseguentemente, il TAR ha annullato gli atti impugnati per violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., per illegittimità della motivazione e per erronea interpretazione dell’art. 7 della Convenzione. Le ulteriori censure sono state assorbite e le spese di lite compensate per la parziale novità della vicenda, con ordine all’Amministrazione di rideterminarsi.
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Nota della Redazione
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