Ottemperanza e debiti da dissesto rendiconto liquidazione rimuove blocco esecutivo (TAR Sicilia n. 3698 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto non impedisce l’azione esecutiva nei confronti dell’ente locale quando sia intervenuta l’approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione, perché da quel momento viene meno l’impedimento processuale previsto dall’art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000. La deliberazione semestrale di quantificazione delle somme impignorabili ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L. non esonera l’amministrazione dall’obbligo di ottemperare al giudicato: l’elencazione delle poste protette è tassativa e la relativa disciplina è di stretta interpretazione, trattandosi di deroga al principio dell’art. 2740 cod. civ.. L’ente resta tenuto ad adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per la soddisfazione della pretesa, con l’eventuale intervento sostitutivo del commissario ad acta. Sul piano probatorio, spetta all’amministrazione allegare e provare i fatti impeditivi dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto di uno di essi all’indennità di fine servizio relativa a un rapporto di lavoro non di ruolo svolto alle dipendenze del Comune e ha condannato l’ente al pagamento di € 5.686,07, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione nel gennaio 2025 ed è passato in giudicato. Persistendo l’inadempimento, i ricorrenti chiedono l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per l’assoggettamento del credito alla procedura di dissesto, il mancato rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni e, in via gradata, l’impignorabilità delle somme quantificate con deliberazione di giunta. In corso di causa la sorte capitale viene pagata; resta la pretesa sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla sorte capitale, pagata nel corso del giudizio. Respinge invece l’eccezione fondata sul dissesto: l’art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000 vieta le azioni esecutive dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto, e nel caso di specie il rendiconto è stato approvato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione. Il vincolo processuale è dunque cessato, tanto più che nessuna istanza risulta censita a massa passiva.
È infondata anche l’eccezione sul termine dilatorio: la sentenza è stata notificata all’ente a fine gennaio 2025 e il ricorso è stato notificato a luglio, quando i centoventi giorni erano ampiamente decorsi. Il Collegio precisa che, ai fini dell’esecuzione, non rileva il diverso momento della notificazione al difensore.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 159 T.U.E.L. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 223 del 2020: l’elencazione delle somme impignorabili è tassativa, perché i limiti alla pignorabilità derogano alla regola dell’art. 2740 cod. civ., e la sua operatività è gradata nel tempo. La stessa pronuncia chiarisce che la quantificazione semestrale deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità e non può trasformarsi in uno scudo arbitrario; una volta sorto il vincolo, l’ente non può distogliere le somme per altre finalità senza seguire l’ordine cronologico, secondo la sentenza additiva n. 211 del 2003.
Su questa base la deliberazione di impignorabilità non costituisce impedimento all’esecuzione: l’ente, e in via sostitutiva il commissario, deve rispettare le regole di contabilità pubblica e i vincoli dell’art. 159, ma resta tenuto ad attivarsi per soddisfare la pretesa, come affermato da TAR Catania n. 2623 del 2023 e TAR Roma n. 10122 del 2023.
Il Collegio applica poi l’art. 2697 cod. civ.: provato il fatto costitutivo, spettava all’amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, senza riuscirvi. Afferma quindi la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, spese e diritti successivi al titolo compresi, ma non le spese di precetto, imputabili alla scelta del creditore. Assegna novanta giorni e nomina commissario ad acta, con condanna alle spese in € 800,00. Il dispositivo individua il commissario nel Segretario generale del Comune di Acireale, così come testualmente riportato.
Nota della Redazione
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