Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3701 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta la ritualità della procedura, il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e la persistente inottemperanza del titolo esecutivo, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alle somme dovute entro un termine congruo. Ove perduri l’inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nell’ulteriore termine fissato. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con formula provvisoriamente esecutiva, notificato all’ente il 23 dicembre 2024, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 7 marzo 2025.

Con quel titolo è stato ingiunto all’amministrazione il pagamento di € 161.639,54, oltre interessi e spese. Il comune non si è costituito. La ricorrente chiede l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La procedura risulta ritualmente incardinata, per l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e per la sua esecutorietà. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il titolo non risulta ottemperato.

Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza. Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale ottemperanza per le somme dovute, detratte quelle eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso. Il termine per il pagamento è fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Collegio esclude il rimborso delle spese di precetto. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore, che non può traslarne il costo sulla controparte.

Decorso infruttuosamente il termine, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del comune o in altro dirigente o funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità, su istanza della ricorrente e nell’ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica delle spese da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, richiamando sul punto Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 27.12.2011.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il dispositivo ordina l’esecuzione e manda alla Segreteria di trasmettere copia al commissario presso la sua sede di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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