Porto d’armi, rinnovo subordinato al mutamento delle circostanze (Cons. Stato n. 1642 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale è legittimo solo se sorretto da una motivazione non stereotipa e da una ponderata valutazione del mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato i precedenti rilasci. Il dimostrato bisogno dell’arma, richiesto dall’art. 42 del T.U.L.P.S., ben può essere desunto dalla tipologia di attività o professione esercitata e dal contesto in cui il richiedente opera. La revoca o il mancato rinnovo non possono fondarsi sulla mera modificazione degli indirizzi di ordine pubblico, né sull’esigenza di riduzione complessiva della diffusione delle armi, ove difetti una concreta rivalutazione della posizione individuale. Il giudice annulla il provvedimento ai soli fini del riesame, imponendo all’Amministrazione l’attualizzazione delle valutazioni già formulate.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto alla Prefettura di Napoli il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. L’Amministrazione aveva negato il rinnovo ritenendo non dimostrata l’effettiva necessità di andare armato, esclusa la rilevanza della movimentazione di denaro contante e della tipologia di attività esercitata.

Il TAR Campania, Sezione quinta, con sentenza n. 536 del 2024, aveva respinto il ricorso, giudicando il diniego adeguato sul piano istruttorio e motivazionale e conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Proposto appello, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1548/2024. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda anzitutto che spetta al prudente apprezzamento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza individuare la soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa. Tale valutazione discrezionale deve coniugare la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, a tutela della privata e pubblica incolumità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 4449 del 2020.

Nel caso concreto, tuttavia, il diniego di rinnovo risulta carente di adeguata motivazione, perché imperniato su argomentazioni stereotipe. La Corte sottolinea un dato trascurato dall’Amministrazione: nel lungo periodo in cui l’appellante era stato autorizzato al porto delle armi, in ragione della particolare attività e del contesto in cui opera, non sono emersi rilievi né inadempienze quanto al corretto assolvimento degli obblighi di custodia.

Non appare neppure condivisibile l’assunto secondo cui l’appellante non avrebbe assolto all’onere della prova sul dimostrato bisogno di circolare armato. Si tratta di persona esercente un’attività che ictu oculi sottende un rischio implicito, riconosciutogli senza soluzione di continuità dalla stessa Amministrazione per lungo tempo.

Su questo punto la Sezione richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1477 del 2022: il titolare di un porto d’armi per difesa personale non può vedersi negato un rinnovo ulteriore se non in base a una ponderata valutazione del mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato il rilascio; il dimostrato bisogno ben può desumersi dalla tipologia di attività o professione.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello, con assorbimento di entrambi i motivi. In riforma della pronuncia di primo grado, il Collegio annulla il provvedimento impugnato ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione, che dovrà procedere all’attualizzazione delle valutazioni formulate a suo tempo, assicurando coerenza al provvedimento rispetto alla situazione giuridico-fattuale su cui è destinato a produrre effetti. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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