La diffida ex art. 208 TUA è atto autonomamente lesivo e non obbliga alla sospensione del processo (TAR Lombardia n. 2381 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata ex art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del soggetto autorizzato che risulti inadempiente alle prescrizioni dell’autorizzazione non è una mera comunicazione endoprocedimentale, ma un provvedimento autonomamente lesivo, che impone obblighi di fare e assume natura vincolata, essendo immediatamente impugnabile. La pendenza di un giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti non integra una ipotesi di pregiudizialità tecnica e non obbliga il giudice amministrativo alla sospensione del processo, dovendo la legittimità dell’atto essere valutata in modo autonomo rispetto alle risultanze dell’indagine penale. La mancata presentazione di osservazioni nel procedimento, pur ritualmente avviato, è frutto di una scelta del privato e non vizia il provvedimento finale, né consente di dedurre un difetto di istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una piattaforma ecologica in forza di autorizzazione provinciale. A seguito di una segnalazione del Comando Carabinieri Forestale, la Provincia di Varese avviava il procedimento e adottava una diffida ex art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006, contestando il ritiro di rifiuti, anche pericolosi, da soggetti non residenti nel Comune.

La società impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione delle norme sul procedimento amministrativo per l’esiguità del termine assegnato e per il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il travisamento dei fatti. Chiedeva inoltre la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti. La Provincia eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di sospensione ex artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4157/2017, ribadisce che la sospensione è ammessa solo per la pregiudizialità tecnica, cioè quando la controversia pregiudiziale costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione. Nel caso concreto la diffida deriva da un’autonoma valutazione istruttoria della Provincia e la sua legittimità può essere verificata prescindendo dalle risultanze penali, che si pongono come attività parallela. L’istanza è dunque respinta.

Quanto all’eccezione di inammissibilità, il TAR osserva che la diffida ex art. 208, comma 13, TUA non è una mera comunicazione di avvio: essa impone obblighi di fare e, come affermato da TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 378/2024, è provvedimento autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile. La presenza di una comunicazione di avvio e l’indicazione del termine per ricorrere confermano la lesività dell’atto. L’eccezione è destituita di fondamento.

Nel merito, la censura sulla partecipazione procedimentale è priva di pregio: la ricorrente, pur ritualmente avviata ex art. 7 l. 241/1990, non ha presentato alcuna osservazione, frustrando per propria scelta le proprie istanze. Il principio di partecipazione va inteso in senso sostanziale, e la mancata partecipazione imputabile al privato non può viziare l’atto.

Quanto all’istruttoria, il Collegio rileva che la diffida ha natura vincolata. Il verbale dei Carabinieri non è fidefacente, ma l’amministrazione ben poteva fondarsi sulla segnalazione delle forze dell’ordine e sulle dichiarazioni del dipendente della società, rese sia come sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. sia in sede disciplinare, che confermano il conferimento di rifiuti da parte di estranei. L’istruttoria, pur sintetica, risulta adeguata, e la prova testimoniale richiesta è superflua. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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