Indennità di occupazione sine titulo non dovuta dal concedente in leasing (TAR Emilia-Romagna n. 151 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità per occupazione sine titulo di area demaniale ha natura risarcitoria e, in quanto tale, è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale dell’illecito aquiliano, non a quello decadenziale dei sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi. Qualora l’atto che determina la richiesta sia seguito da un secondo invito che avvia la riscossione coattiva, è rispetto a questo che va verificato il rispetto del termine di decadenza. Il soggetto che si limiti a concedere in leasing un immobile non risponde dell’occupazione di aree demaniali confinanti realizzata dall’utilizzatore nel costruire il capannone, non spettandogli alcuna vigilanza sull’attività edilizia altrui. La richiesta di indennità nei suoi confronti è dunque illegittima sotto il profilo oggettivo dei presupposti della responsabilità.
Il Fatto
Con contratto del 25.06.2007 una società di leasing si impegnava ad acquistare un terreno in Piacenza e a concederlo in uso a una società utilizzatrice, che avrebbe realizzato un capannone industriale con facoltà di riscatto. Nel corso dei lavori l’utilizzatrice occupava parte dell’ex alveo di un colatore, bene demaniale poi transitato al patrimonio dello Stato.
Nel 2015 l’Agenzia del Demanio intimava alla società di leasing, nelle more incorporata in un istituto di credito, il pagamento di €uro 74.540,08 a titolo di indennità di occupazione per il periodo 2005-2014. La somma veniva corrisposta con riserva di ripetizione. Esperita senza esito la tutela civile, la vicenda arrivava davanti al giudice amministrativo con domanda di annullamento, di accertamento negativo e di restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso. L’indennità per occupazione sine titulo ha natura risarcitoria, perché si sostanzia nel ristoro di un illecito aquiliano, ed è quindi sottoposta al solo termine di prescrizione quinquennale. Il termine decadenziale dell’articolo 29 Codice di rito non si applica alla pretesa di risarcimento.
In ogni caso, l’eccezione è infondata anche sul piano dell’interesse a ricorrere. Gli inviti del 2015 precisavano che, in mancanza di pagamento spontaneo, sarebbe seguito un secondo invito, con cui si sarebbe avviata la riscossione coattiva. È rispetto a questo secondo atto, l’unico effettivamente lesivo, che il ricorso risulta notificato nei termini.
Nel merito il Tribunale ritiene assorbenti le censure sull’assenza di responsabilità della ricorrente. Il raffronto catastale è decisivo: i mappali del bene pubblico non coincidono con quelli acquistati e concessi in leasing finanziario. Il capannone che ha occupato l’area demaniale è stato realizzato dall’utilizzatrice, sulla base di un titolo edilizio regolarmente rilasciato dal Comune.
La concedente, si legge in motivazione, si è limitata a mettere a disposizione dell’utilizzatore il bene. Non può rispondere dell’occupazione di terreni confinanti posta in essere da altri al di fuori del contratto, né le competeva la vigilanza sull’attività edilizia della società utilizzatrice. La richiesta di indennità è dunque illegittima perché diretta a ottenere il risarcimento di un danno non provocato dalla ricorrente.
Il ricorso è accolto. Gli atti impugnati sono annullati e l’Agenzia è condannata a restituire €uro 74.540,08, maggiorata di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda. Resta fermo il diverso esito del giudizio promosso dall’utilizzatrice, definito dal Consiglio di Stato n. 10224/2023, che ha riconosciuto la legittimazione di quest’ultima e rideterminato il dovuto a partire dalla data di acquisto dell’area.
Nota della Redazione
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