Rinuncia al ricorso collettivo e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 251 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso collettivo, che contempla una pluralità di azioni autonome e scindibili proposte da più soggetti a tutela di posizioni omogenee e in assenza di conflitti di interesse, la rinuncia di uno solo dei ricorrenti determina l’estinzione parziale del giudizio, limitatamente alla sua posizione processuale. Per le restanti posizioni la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione rende il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese si giustifica in presenza di un’ordinanza cautelare di rigetto per insussistenza del fumus e in assenza di attività difensiva sostanziale delle Amministrazioni dopo tale provvedimento.
Il Fatto
Alcune società, un comitato, un’associazione di categoria e alcuni cittadini impugnavano davanti al TAR Abruzzo le deliberazioni e le determinazioni con le quali il Comune di Roseto degli Abruzzi e la Provincia di Teramo avevano approvato il progetto definitivo di un centro di riuso, con variante urbanistica, e aggiudicato i relativi lavori. I ricorrenti chiedevano l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità.
Nel corso del giudizio il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 45 del 10 marzo 2021, per insussistenza del fumus di fondatezza, compensando le spese della fase cautelare. Successivamente una ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti; gli altri, con memoria, dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedevano dichiararsi l’improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del ricorso come collettivo, caratterizzato da una pluralità di azioni autonome e scindibili, proposte da più soggetti a tutela di posizioni soggettive omogenee e in assenza di situazioni di conflitto di interessi. Da tale struttura il Tribunale fa derivare la possibilità di una definizione differenziata delle singole posizioni processuali.
Accertata la ritualità della rinuncia — sottoscritta personalmente, notificata alle parti costituite e conforme agli artt. 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm. — il TAR dichiara il giudizio parzialmente estinto, limitatamente alla posizione della ricorrente rinunciante.
Quanto agli altri ricorrenti, la dichiarazione di non avere più interesse alla decisione integra una sopravvenuta carenza di interesse, che preclude l’esame nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Sul regime delle spese, il Tribunale rileva che le Amministrazioni costituite non hanno svolto attività difensiva in senso sostanziale successiva all’ordinanza n. 45 del 10 marzo 2021. Tale circostanza, unitamente al rigetto cautelare per insussistenza del fumus, giustifica la compensazione delle spese tra parte ricorrente e Amministrazioni resistenti anche per la fase di merito. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta alla controinteressata non costituita.
Il dispositivo dichiara pertanto improcedibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, dichiara parzialmente estinto il giudizio per la posizione della rinunciante e compensa le spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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