Obbligo di provvedere sulla proroga del titolo per infrastruttura 5G (TAR Marche n. 369 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la legittimazione passiva del Comune, e non del SUAP, nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di proroga dell’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003: lo Sportello Unico costituisce un modulo procedimentale di raccordo e non incide sulla distribuzione delle competenze, che restano dell’Ente locale destinatario dell’istanza. Il Comune è pertanto tenuto a provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza di proroga del titolo edilizio già formato per silentium, non essendo la richiesta procedimentalizzata nel codice delle comunicazioni elettroniche. L’istituto della proroga di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 è applicabile, in via residuale, anche ai procedimenti autorizzatori ex art. 44 CCE, trattandosi di richiesta formulata su titolo già rilasciato. Resta invece riservata alla discrezionalità amministrativa la valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di accertamento del silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva per silenzio assenso, ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione unica per realizzare una nuova infrastruttura di telecomunicazioni multigestore per il 5G, finanziata con fondi PNRR, nel territorio di un Comune marchigiano. Per eseguire i lavori chiedeva la concessione di occupazione del suolo pubblico, che l’Amministrazione negava, adducendo un divieto di transito veicolare sulla strada comunale di accesso all’area, imposto con ordinanza a causa di lavori di rifacimento e messa in sicurezza del tratto. La società chiedeva quindi un’autorizzazione in deroga per il solo tempo necessario all’installazione, pure negata, e successivamente presentava istanza di proroga annuale del titolo ex art. 15 del TUED, rimasta senza riscontro nonostante la diffida.

Da qui il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Ente a provvedere, con nomina di commissario ad acta e accertamento della fondatezza della pretesa. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, individuando nel SUAP l’unico soggetto legittimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e la Corte cost. n. 15 del 2010, il Tribunale qualifica il SUAP come “procedimento dei procedimenti”, nel quale gli atti delle diverse Amministrazioni diventano endoprocedimentali rispetto a un unico provvedimento conclusivo. L’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 160/2010 opera come norma di raccordo e non incide sulla distribuzione delle competenze tra organi.

Poiché l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 attribuisce agli Enti locali la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture radioelettriche, tale competenza non è derogata dall’inoltro tramite SUAP. L’autorizzazione non è un titolo attribuibile allo Sportello, che opera come ufficio dello stesso Ente: gli effetti giuridici sono imputabili al Comune. A maggior ragione sull’istanza di proroga deve pronunciarsi l’Ente locale, non essendo la richiesta procedimentalizzata nel codice delle comunicazioni elettroniche.

Nel merito il ricorso è fondato. È provato per tabulas che il titolo si è formato per silentium, che il Comune ha negato l’occupazione di suolo pubblico e la deroga, e che è rimasto silente sulla proroga. Il Collegio ritiene che la mancata esecuzione nei termini non sia imputabile alla ricorrente, che si è attivata per mantenere i propri impegni, mentre sarebbe stata necessaria la collaborazione dell’Amministrazione per fronteggiare l’impedimento contingente.

Il Tribunale esclude che l’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 sia inapplicabile ai procedimenti ex art. 44 CCE: la richiesta è formulata su titolo edilizio già rilasciato, fuori dal procedimento autorizzatorio unico, e l’autorizzazione soggiacendo, per quanto non disciplinato, alla disciplina generale sui titoli edilizi. Sussiste dunque l’obbligo di provvedere con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non si dispone la nomina del commissario ad acta, non rinvenendosi ragioni per dubitare del sollecito adempimento.

Non è invece accolta la domanda di pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione competente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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