Porto d’armi per difesa personale, il requisito dell’attualità del pericolo (TAR Liguria n. 154 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale presuppone il dimostrato bisogno dell’arma, da valutarsi con riferimento all’attualità del pericolo per l’incolumità del richiedente. Il venir meno delle circostanze intimidatorie che in passato avevano giustificato il rilascio del titolo legittima il diniego, perché elimina il requisito dell’attualità. L’Amministrazione non agisce in modo contraddittorio quando non rinnova un titolo in precedenza più volte rinnovato, se il mutamento di valutazione dipende dalla cessazione delle minacce. La professione del richiedente rileva solo se comporta il maneggio o il trasporto di ingenti somme di denaro contante o di valori facilmente aggredibili.

Il Fatto

Il ricorrente, consulente finanziario e in passato amministratore unico di una società partecipata dal Comune di Imperia, era titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale dal 1991. La Prefettura di Imperia ha rigettato la sua istanza di rinnovo ritenendo non sussistente un particolare rischio per la sua incolumità legato alla professione svolta, non portando egli con sé ingenti somme di denaro o documenti di interesse per malintenzionati.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 42, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Ha richiamato il lungo possesso del titolo, l’assenza di nuovi elementi giustificativi del diniego e le denunce sporte in passato, nel 2004, 2009 e 2015, per minacce e atti intimidatori, tra cui la ricezione di lettere minatorie e, in un caso, di un proiettile, episodi che avevano indotto l’Amministrazione a disporre la sorveglianza della sua abitazione. Ha inoltre evidenziato l’isolamento e la scarsa illuminazione della zona di residenza. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti, sostenendo l’irrilevanza della professione e dei precedenti rinnovi e l’avvenuta valutazione delle denunce, concluse nel senso dell’assenza di attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato ha esaminato tanto la professione del ricorrente, la consulenza finanziaria, escludendo che comporti il maneggio o il trasporto di ingenti somme di denaro contante o di titoli di credito cartacei, quanto le minacce in passato ricevute e denunciate, qualificandole come fatti connessi a precedenti incarichi e privi del carattere dell’attualità.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la licenza presuppone il dimostrato bisogno dell’arma, da accertare con riferimento a circostanze di fatto attuali. Sul punto ha citato Cons. St., sez. III, sentenza del 4 ottobre 2023, n. 9209, che richiede la necessaria attualità delle circostanze da cui desumere il bisogno. Il requisito non è quindi storico né legato al solo pregresso possesso del titolo.

La circostanza che la licenza fosse sempre stata rinnovata non integra, per il Collegio, alcun sintomo di contraddittorietà dell’agire amministrativo. La mancata reiterazione degli atti intimidatori implica il venir meno dell’attualità del pericolo e rende legittima la scelta di non procedere al rinnovo, contrariamente a quanto avvenuto in passato, quando quell’attualità poteva ancora ritenersi sussistente.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. Il Collegio ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto che fino all’adozione del provvedimento impugnato la licenza fosse sempre stata rinnovata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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