Revoca dell’accoglienza per condotte violente e contrasto con la direttiva 2013/33/UE (TAR Liguria n. 152 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la revoca delle misure materiali disposta dal Prefetto per violazione grave o ripetuta delle regole della struttura ospitante, ovvero per comportamenti gravemente violenti, contrasta con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e va disapplicata dal giudice nazionale. La norma europea consente sanzioni per le gravi trasgressioni e per le condotte violente, ma non la decadenza dei benefici materiali relativi ad alloggio, vitto e vestiario, perché tale misura priva il richiedente della possibilità di soddisfare i bisogni più elementari e viola il principio di proporzionalità. Sono invece ammissibili la collocazione separata, il divieto di contatto con altri ospiti, il trasferimento in altra struttura e, ricorrendone i presupposti, il trattenimento. Il provvedimento fondato sulla disposizione interna incompatibile è illegittimo, restando salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero richiedente asilo, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 142/2015. A fondamento della revoca l’Amministrazione poneva gravi e ripetute violazioni del regolamento della struttura ospitante: una condotta di violenza verbale, con insulti e minacce, seguita da ammonizione prefettizia, e successivamente un’aggressione fisica ai danni di altri ospiti, con spinte e calci.

Il ricorrente deduceva l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza e l’inidoneità dei fatti contestati, il contrasto tra la norma interna e l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE sotto il profilo della proporzionalità, nonché il difetto di motivazione del provvedimento. La questione centrale atteneva alla compatibilità del sistema sanzionatorio nazionale con il diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riteneva fondata e assorbente la censura di incompatibilità della disposizione interna, vigente ratione temporis, con la norma europea. L’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 142/2015 consentiva al Prefetto di revocare le misure in caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture ovvero di comportamenti gravemente violenti.

L’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, pur prevedendo la sanzionabilità di tali condotte, non contempla in quelle ipotesi la decadenza dei benefici materiali e impone di tenere conto del principio di proporzionalità, garantendo in ogni caso un tenore di vita dignitoso.

Il Tribunale richiamava l’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia, secondo cui uno Stato membro non può introdurre, tra le sanzioni per gravi infrazioni delle regole o condotte violente, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza relative ad alloggio, vitto o vestiario, perché una misura siffatta priverebbe il soggetto della possibilità di soddisfare i bisogni più elementari. Sono invece ammissibili la collocazione in una parte separata del centro, il divieto di contatto con altri ospiti, il trasferimento in una diversa struttura e, ricorrendone i presupposti, il trattenimento (Corte di Giustizia UE, sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21; Corte di Giustizia UE, grande sezione, 12 novembre 2019, C-233/18).

Il giudice osservava inoltre che la legge n. 50 del 5 maggio 2023 aveva abrogato la disposizione nazionale, sostituendola con un sistema che consente il trasferimento, l’esclusione dai servizi non essenziali e il ritiro dei benefici economici accessori, ma non la soppressione delle condizioni minime di aiuto materiale.

Ne discendeva la disapplicazione della norma interna e l’illegittimità del provvedimento di revoca, con annullamento dello stesso e salvezza degli ulteriori atti dell’Amministrazione, quali il trasferimento in altra struttura o, in caso di pericolosità, il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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