Revoca porto d’armi per fatti anteriori richiede motivazione sul mutamento valutativo (TAR Calabria n. 1789 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento ampliativo in materia di armi, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, non può fondarsi su circostanze già note e valutate dall’Amministrazione al momento del rilascio della licenza, quando a esse non si affianchino fatti nuovi sopravvenuti idonei a giustificare un mutamento di valutazione. L’Amministrazione ha l’onere di motivare le ragioni per cui il medesimo episodio, dapprima ritenuto ininfluente, divenga poi decisivo per la revoca. Il provvedimento di revoca soggiace inoltre all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, in assenza di comprovate ragioni di urgenza. La sentenza di rigetto di un diverso ricorso, ancora sub iudice, non integra un fatto nuovo idoneo a legittimare la revoca.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di Cosenza il porto di fucile uso caccia. In seguito l’Amministrazione revocava la licenza richiamando un episodio risalente nel tempo: la partecipazione, quale invitato, al matrimonio del figlio di un soggetto ritenuto vertice di un’organizzazione criminale. A fondamento della revoca era posto anche il diniego di una diversa licenza, relativa alla raccolta delle scommesse, confermato da una pronuncia del TAR Calabria.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza dei presupposti della revoca ex art. 21-quinquies, l’errata indicazione degli effetti della sentenza di rigetto e il difetto di motivazione. Le Amministrazioni intimate si costituivano riportandosi alle deduzioni del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. L’unico episodio posto a base della revoca risale alla partecipazione al matrimonio, ma tale circostanza era già conosciuta dall’Amministrazione al momento del rilascio della licenza. La Questura non poteva limitarsi a richiamarla senza aggiungere considerazioni su eventuali fatti nuovi sopravvenuti idonei a indurre una rimeditazione della fattispecie.

Il Tribunale sottolinea il profilo di contraddittorietà: lo stesso episodio era stato valutato dapprima come ininfluente, all’esito di un’interlocuzione procedimentale con l’interessato, e poi come decisivo per la revoca. L’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tale mutamento, anche considerando che nelle more il soggetto in questione si era allontanato dall’Italia, con presunzione di assenza di frequentazione con il ricorrente.

Neppure il diniego della licenza di raccolta delle scommesse integra un fatto nuovo: esso è anteriore al rilascio della licenza revocata. La sentenza del TAR che aveva confermato quel diniego non poteva fondare un giudicato, essendo oggetto di appello all’epoca dell’adozione del provvedimento.

Accertata la fondatezza dei motivi dal secondo al quarto, il Collegio ritiene parimenti fondato il primo. Il Questore avrebbe dovuto inviare il preavviso di avvio del procedimento di revoca, non ravvisandosi ragioni di urgenza. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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