Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 2093 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La regola processuale opera sul piano della disponibilità dell’azione e non investe il merito della pretesa sostanziale. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della specificità della controversia e dell’esito in rito.
Il Fatto
Le società ricorrenti, tutte operanti nel settore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di laboratorio in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, hanno impugnato una serie di decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria. Oggetto del contendere erano i provvedimenti con cui, per il triennio 2022-2024, sono stati definiti i livelli massimi di finanziamento delle aziende sanitarie provinciali per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, con la conseguente riduzione dei budget assegnati.
Le ricorrenti contestavano, in particolare, la contrazione del budget riferito all’azienda sanitaria provinciale competente, la mancata illustrazione dell’istruttoria compiuta e il richiamo a dati produttivi già caducati da precedenti pronunce giurisdizionali. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione a ulteriori decreti commissariali, tra cui quello recante la sostituzione della tabella di ripartizione e quello di approvazione del piano operativo. Prima della discussione, con nota del 24 ottobre 2025, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 e che, in precedenza, le ricorrenti avevano manifestato per iscritto la rinuncia all’interesse. La questione giuridica attiene quindi esclusivamente alla sorte del ricorso a fronte di tale dichiarazione, e non al merito degli atti impugnati.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. In virtù di tale potere può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Il Collegio richiama sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022.
Applicando tale principio, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla volontà manifestata dalle ricorrenti con la nota del 24 ottobre 2025. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe la legittimità degli atti commissariali.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate in considerazione della specificità della controversia e dell’esito in rito della lite. La sentenza è stata quindi resa con integrale compensazione dei costi del giudizio, in coerenza con la definizione del rapporto processuale per sopravvenuta carenza dell’interesse azionato.
Nota della Redazione
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