Termine perentorio e autovincolo nel procedimento sanzionatorio ARERA (TAR Lombardia n. 293 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento sanzionatorio che l’Autorità amministrativa indipendente fissa con il provvedimento di avvio hanno natura perentoria e operano quale autovincolo per la stessa amministrazione procedente. Tale qualificazione discende dall’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio, che riconosce nella previsione di un preciso limite temporale un presupposto essenziale di certezza giuridica e di tutela della situazione giuridica del destinatario della potestà sanzionatoria. L’adozione del provvedimento finale oltre il termine complessivo fissato dall’Autorità, non prorogato, rende illegittima la sanzione irrogata. Il computo dei periodi di sospensione non sana il superamento del termine quando questo risulti comunque ecceduto.

Il Fatto

La ricorrente è una società mista a prevalente capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale. A seguito di una verifica ispettiva svoltasi nel marzo 2014, l’Autorità avviò nei suoi confronti un procedimento per l’accertamento di violazioni della regolazione del settore.

Con delibera del 23 ottobre 2018 l’Autorità accertò tre violazioni e irrogò una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 248.000, di cui euro 193.000 per violazioni in materia di raccolta dati e procedure, euro 36.000 per trasparenza di fatturazione ed euro 19.000 per corrispettivi del servizio di depurazione. La società impugnò la delibera davanti al TAR Lombardia deducendo, con il primo motivo, la violazione del termine finale di conclusione del procedimento sanzionatorio e, con il secondo, l’infondatezza parziale delle contestazioni e l’illegittimo giudizio di inammissibilità degli impegni presentati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della natura del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., un proprio precedente del 10.10.2023, n. 2265, reso in fattispecie sovrapponibile.

Su tale base il Tribunale rileva che l’indirizzo del Consiglio di Stato è ormai stabile nel riconoscere la perentorietà del termine, sull’interpretazione costituzionalmente orientata avallata da Corte costituzionale n. 151/2021. Secondo tale pronuncia la previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione costituisce presupposto essenziale della certezza giuridica, a tutela dell’interesse del soggetto alla tempestiva definizione della propria posizione, oltre che di prevenzione generale e speciale.

Nel caso concreto l’Autorità aveva fissato, con il provvedimento di avvio, il termine di 180 giorni per l’istruttoria e quello ulteriore di 90 giorni per l’adozione del provvedimento finale, senza poi prorogarlo. Per effetto dell’autovincolo il procedimento doveva concludersi entro 270 giorni complessivi. La delibera sanzionatoria intervenne invece a circa quattro anni dall’avvio.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui il termine sarebbe stato sospeso dalla presentazione degli impegni fino alla decisione sugli stessi: la proposta risale al 3.9.2014 e il rigetto al 9.10.2014, con una sospensione di circa un mese, insufficiente a colmare l’eccesso. Anche computando tale periodo, il termine perentorio risulta superato.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, non potendo questo arrecare utilità maggiore all’accertata illegittimità radicale del provvedimento. Il ricorso è accolto e la delibera annullata; le spese sono compensate in ragione dei pregressi oscillamenti giurisprudenziali, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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