Rinnovo porto d’arma non è diritto quesito e il bisogno va provato (TAR Toscana n. 1406 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del porto d’arma per difesa personale non costituisce un diritto quesito. L’autorità di pubblica sicurezza può rivalutare, anche in assenza di sopravvenuti mutamenti fattuali o di ragioni ostative, l’attualità delle esigenze poste a fondamento del titolo, senza essere vincolata dai precedenti rinnovi. Il carattere eccezionale dell’autorizzazione impone di verificare la persistenza del dimostrato bisogno, inteso come pericolo effettivo e specifico per l’incolumità, non come rischio potenziale connesso alla categoria professionale o ai luoghi di transito. Grava sull’istante l’onere di allegare e provare elementi concreti che fondino all’attualità la necessità dell’arma. L’onere motivazionale dell’amministrazione è soddisfatto dalla considerazione che le iniziali esigenze di difesa sono scemate o assenti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa operante nel commercio all’ingrosso di oggetti preziosi e attivo come grossista e raccoglitore di oreficeria sul territorio nazionale, ha impugnato il decreto con cui il Dirigente reggente dell’Ufficio Territoriale del Governo ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’arma per difesa personale.
Il ricorrente deduceva carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contestando la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi, l’ultimo dei quali ottenuto nel 2022 in presenza del presupposto del dimostrato bisogno. L’amministrazione, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta il nodo centrale: se il precedente rilascio del titolo vincoli l’amministrazione nella valutazione del bisogno. Muovendo dalla sentenza n. 475/2021 del 6 aprile 2021 dello stesso Tribunale, il giudice amministrativo chiarisce che l’autorità di pubblica sicurezza può denegare il rinnovo non solo in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze o di ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle circostanze originariamente addotte.
La ratio è esplicita: ammettere il contrario trasformerebbe la pregressa titolarità dell’autorizzazione in una sorta di diritto quesito, in contrasto con la norma e con il carattere eccezionale del titolo. Il Collegio richiama sul punto l’indirizzo del Consiglio di Stato, sentenze nn. 4087/2020, 3208/2020, 6747/2019, 6139/2019, 441/2021 e n. 10177/2022, e la sentenza del TAR Toscana n. 1358/2021, che riconosce il pieno potere dell’amministrazione di mutare orientamento senza vincolo dai pregressi rinnovi.
Quanto all’onere motivazionale, il Tribunale esclude che esso diventi più stringente per effetto dei precedenti rilasci: è sufficiente la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale siano da ritenere all’attualità scemate o assenti, non essendovi stati recenti episodi di rischio. Sul piano dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che spetta all’istante dimostrare il bisogno effettivo: non basta il riferimento alla propria condizione lavorativa né la riproposizione, a ogni domanda, delle medesime circostanze già valutate in passato.
Il Collegio richiama quindi la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 16 del 30.01.2024: trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e valori non giustifica da solo il rilascio in assenza di episodi specifici, trattandosi di mero rischio potenziale. Applicando tali principi, il Tribunale rileva che gli episodi dedotti dal ricorrente sono risalenti — due rapine nel 2002 e nel 2006, due furti in auto nel 2008 e 2012 — e che questi ultimi non hanno inciso sull’incolumità personale né è stato provato il collegamento con l’attività svolta. La motivazione del diniego non è dunque stereotipata, avendo l’amministrazione riscontrato le ragioni dell’istante anche dopo il preavviso di rigetto. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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